Incarto n.
16.2001.00048

Lugano

10 luglio 2001/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente

Epiney-Colombo e G. Bernasconi

(in sostituzione dei giudici Chiesa e Giani, assenti)

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 presentato da

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 26 giugno 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 maggio 2001 da

 

 

 

__________

patr. dallo Studio legale __________

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice;

 

ricorrente l'escussa la quale, con atto ricorsuale 6 luglio 2001, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

 

 

 

considerato                     che il ricorso per cassazione è proponibile contro le sentenze  emanate dai pretori in procedure sommarie di rigetto dell'opposizione il cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8'000.- (art. 16 cpv. 1 LALEF);

 

                                          che per importi superiori è dato il rimedio dell'appello da proporsi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 18 LALEF);

 

                                          che pertanto l'unico rimedio possibile contro la sentenza 26 giugno 2001 con la quale il Pretore di Lugano, sezione 5 si è pronunciato su una domanda di rigetto definitivo dell'opposizione  per l'importo di fr. 15'128.- oltre accessori, è l'appello;

 

                                          che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22);

 

                                          che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla CEF per sua competenza (art. 126 CPC).

 

Per i quali motivi

 

decreta:                 1.      Il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 di __________ è trasmesso per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

                                          §. Esso verrà deciso come appello.

 

                                2.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 e alla Camera di esecuzione e fallimenti con la trasmissione dell’intero incarto.     

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                          La segretaria