Incarto n.
16.2001.00078

Lugano

21 febbraio 2002/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 2001 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 maggio 2001 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 800'000 oltre fr. 50.– e le spese a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

 

 

 

esaminati gli atti

 

 


considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 29 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio la __________ sita nel __________ di __________, al fine di ottenere il pagamento di Lit. 800'000 corrispondenti al valore di un coprimaterasso che l'istante sostiene essere stato danneggiato durante le operazioni di lavaggio da parte della convenuta;

 

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto del riconoscimento delle proprie responsabilità da parte della convenuta che si è limitata a contestare l'ammontare del danno, ha accolto l'istanza limitatamente a Lit. 400'000 oltre fr. 50.– per le spese di lavaggio;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole del mancato integrale accoglimento della sua pretesa risarcitoria ritenendo arbitraria la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice;

 

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                          che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                          che la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);

 

                                          nel caso di specie la convenuta __________ non risulta avere personalità giuridica propria, in particolare non essendo iscritta a Registro di commercio in nessuna delle forme consentite, né conoscendosene persone fisiche responsabili qualora si trattasse di ditta individuale;

 

                                          che pertanto questa Camera non può che accertare d’ufficio la nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinate a un’entità che difetta della capacita processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

 

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:             I.      In evasione del ricorso per cassazione 25 settembre 2001 di __________ è accertata la nullità dell'istanza 29 maggio 2001 e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Agno.

 

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                               La segretaria