Incarto n.
16.2002.00015

Lugano

13 marzo 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 7 dicembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 ottobre 2001 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 7 dicembre 2001 il Giudice di pace del Circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 407.80, corrispondenti ai contributi personali dallo stesso dovuti per il 2000 oltre la tassa di diffida;

 

                                          che con atto ricorsuale 12 dicembre 2001, pervenuto a questa Camera soltanto il 6 marzo 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio;

 

                                          che con scritto 7 febbraio 2002 alla Giudicatura di pace la __________ aveva dichiarato di ritirare l'istanza di rigetto in esame;

 

                                          che il 12 marzo 2002 il competente Ufficio di esecuzione di Lugano ha confermato di aver annullato l'11 febbraio 2002 la procedura esecutiva su richiesta della creditrice;

 

                                          che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;

                                   

                                          che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese.

 

Richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:           1.      L’istanza di rigetto dell’opposizione 10 ottobre 2001 della

                                          __________ e il ricorso 12 dicembre 2001 di __________, sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria