Incarto n.
16.2002.00030

Lugano

7 maggio 2002/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 22 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 6 luglio 2001 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'697.05 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 22 marzo 2002 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 6 luglio 2001 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest'ultimo l'importo di fr. 2'068.30 oltre accessori, corrispondenti alle pigioni da questi pagate in eccedenza sulla base del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 gennaio 1985;

                                         

 

                                          che con atto ricorsuale 29 aprile 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'240.80;

 

 

                                          che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC;

 

 

                                          che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);

 

 

                                          che contrariamente a quanto ventilato dal ricorrente, questo termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);

 

 

                                          che poiché, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione gli è stata notificata il 24 marzo (verosimilmente trattasi del 25 marzo poiché il 24 corrisponde a una domenica), il ricorso spedito il 29 aprile 2002 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;

 

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

 

                                2.      La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria