Incarto n.
16.2002.00035

Lugano

11 giugno 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 2002 presentato da

 

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 12 aprile 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a

procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 luglio 1999

nei confronti di

 

 

 

__________

rappr. da____________________ __________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 909.10 a titolo di pretese salariali,

nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.

__________dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con sentenza 12 aprile 2002 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha respinto le pretese salariali avanzate da __________ nei confronti dell'ex datrice di lavoro __________;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame la lavoratrice insorge contro il predetto giudizio, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 207 LEF, non avendo il giudice di pace sospeso la trattazione della causa dopo la decisione di fallimento della società convenuta 20 febbraio 2002 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

 

                                         che con osservazioni 3 giugno 2002 la Massa fallimentare __________ aderisce al ricorso;

 

                                         che l'art. 207 LEF prevede come uno degli effetti del fallimento, peraltro dipendente dall'intervenuta incapacità di disporre del fallito (art. 204 LEF), che le cause civili nelle quali questi è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese, salvo nei casi d'urgenza;

 

                                         che la sospensione interviene d'ufficio a far tempo dall'apertura del fallimento (Wohlfart, in Comm. di Basilea alla LEF, 1998, SchKG II, art. 207, N. 14) e cessa in termini diversi a seconda che il fallimento dia luogo a liquidazione ordinaria o sommaria;

 

                                         che, trattandosi in concreto di liquidazione sommaria (cfr. Osservazioni UF di Lugano), la causa che oppone le parti potrà essere riattivata non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF), ciò che non risulta essere tuttora avvenuto;

 

                                         che, d'altra parte, la controversia rappresenta pacificamente una causa civile il cui esito sarà tale da influire sulla composizione della massa, mentre non si tratta di un cosiddetto caso d'urgenza (cfr. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 207 LEF, N. 19);

 

                                         che, a prescindere dall'eventuale sanzione di natura processuale a carico di una sentenza presa durante la sospensione, dev'esserne accertata almeno l'inefficacia, rispettivamente l'irrilevanza nell'ambito dell'esecuzione (Wohlfart, op. cit., ibidem, N. 16; Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, vol. II, art. 207 LEF, N. 21; II CCA 22 agosto 1996 in re G. & Co./ C.);

 

                                         che comunque, durante la sospensione dell'art. 207 LEF, nemmeno iniziano a decorrere i termini d'impugnazione, così che, a fronte di un decisione (come le presente) resa da un giudice che ignora la dichiarazione di fallimento di una parte, i termini d'impugnazione inizieranno la loro decorrenza da quando l'art. 207 cpv. 1 LEF avrà cessato di esplicare i suoi effetti, ossia con la fine della sospensione (Gilliéron, op. cit., ibidem, N. 37; Wohlfart, op. cit., ibidem, N. 16);

 

                                         che ciò si giustifica in particolare ponendo mente al fatto che nella sostanza la sospensione dell'art. 207 LEF serve proprio a chiarire le questioni relative ai processi pendenti e alla continuazione dei medesimi da parte della massa fallimentare (Wohlfart, op. cit., ibidem, N. 15);

 

                                         che a dipendenza della particolarità del caso non si preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 23 aprile 2002 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:                  

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

                                        

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria