Incarto n.
16.2002.00048

Lugano

24 giugno 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2002 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 16 maggio 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 18 luglio 2001 da

 

 

 

__________ patr. dall'avv. __________

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'285.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che il 28 marzo 2001 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente per oggetto un veicolo Mercedes d'occasione (doc. A);

 

                                          che avendo il convenuto rinunciato all'acquisto del veicolo (cfr.  disdetta contratto 30 marzo 2001,doc. B), con istanza 18 luglio 2001 __________ ne ha postulato la condanna al pagamento di fr. 3'285.- corrispondenti alla pena convenzionale pattuita in caso di mora del compratore;

 

                                          che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ed ha eccepito la nullità del contratto siccome viziato da errore essenziale e dolo, avendo egli discusso e inteso sottoscrivere una richiesta di finanziamento leasing per l’acquisto del veicolo (al quale ha rinunciato quel giorno medesimo) e non un contratto di compravendita come preteso dall'istante;

 

                                          che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza non avendo il convenuto provato i presupposti per un eventuale annullamento del contratto di compravendita, in particolare non quelli del dolo e dell’errore essenziale;

 

                                          che con “ricorso” 5 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

 

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti;

 

                                          che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 5 giugno 2002 __________ è nullo.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria