Incarto n.
16.2002.00069

Lugano

20 agosto 2002/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 28 maggio 2002 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 10 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 aprile 2002 da

 

 

 

__________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'625.30 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE

di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

richiamato il decreto 7 agosto 2002 della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con cui il ricorso è stato trasmesso per competenza a questa Camera;

 

 

esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 3 aprile 2002 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'499.50, oltre accessori, a saldo della fattura 19 luglio 2001 emessa per forniture di zucchero, pretesa alla quale il convenuto ha opposto in compensazione un proprio credito a titolo di provvigioni, derivante da contratto di mandato;

 

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore ha integralmente accolto l'istanza non avendo il convenuto comprovato il credito opposto in compensazione;

 

 

                                          che con allegato 28 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

 

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

 

 

                                          che in concreto il contenuto dello scritto 28 maggio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

 

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a contestare sommariamente le conclusioni del primo giudice e a richiamare (formalmente) alcune norme di legge sul contratto d'agenzia, senza indicarne il motivo;

 

 

                                          che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

 

 

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 28 maggio 2002 di __________ è nullo.

 

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________ la somma di fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria