Incarto n.
16.2002.00086

Lugano

21 ottobre 2002/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 presentato da

 

 

 

__________

(patr. dall'avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 30 settembre 2002 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 9 ottobre 2000 da

 

 

 

__________

(rappr. dal __________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 8'217.– oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

 

 

ricorrente il convenuto il quale, con atto ricorsuale 14 ottobre 2002, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

 

 

considerato                     che il ricorso per cassazione è dato contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC), ovvero per le cause il cui valore non supera l'importo di fr. 8'000.– (art. 13 LOG);

 

                                          che questo limite vale anche nell'ambito delle procedure per azioni derivanti dal contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 418, m. 1);

 

                                          che quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC);

 

                                          che nel caso di specie, poiché la domanda dell'istante –rimasta immutata e contestata integralmente fino alla sentenza– concerne un importo di complessivi fr. 8'217.–, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del pretore è l'appello, indipendentemente dal fatto che l'istanza sia stata accolta limitatamente a fr. 4'807.–;

 

                                          che un'impugnazione presentata nella forma del ricorso per cassazione non è nulla, ma può essere esaminata come appello se questo è il rimedio corretto e ammissibile, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 307, m. 22);

 

                                          che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Seconda Camera civile per sua competenza (art. 126 CPC);

 

                                          che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270  dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico è impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non è aperta).

 

 

Motivi per i quali,

 

decreta:                 1.      Il ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 di __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello.

 

                                2.      Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera e alla Seconda Camera civile con la trasmissione dell’intero incarto.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria