Incarto n.
16.2002.92

Lugano

25 novembre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 4 novembre 2002 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 25 ottobre 2002 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 giugno 2002 da

 

 

 

__________

Rappr. dal __________

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 14 giugno 2002 il __________, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'898.80, importo corrispondente alle spese relative alla cura di un cane di proprietà di quest'ultimo;

 

                                         che il convenuto si è opposto all'istanza, rimproverando alla controparte di non aver svolto adeguatamente il mandato affidatole, tant'è che il cane è deceduto dopo un intervento chirurgico;

 

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace supplente, considerando la fattura 11 dicembre 2001 valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con atto ricorsuale 4 novembre 2002, inoltrato alla Giudicatura di pace mediante invio fax, la famiglia __________, e per essa __________, ha dichiarato di voler interporre ricorso contro la decisione del primo giudice;

 

                                         che tuttavia, il ricorso presentato a mezzo fax, quindi carente di una firma originale, è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,. m. 1 ad art. 309 CPC e N. 807);

 

                                         che anche prescindendo da questo motivo, il ricorso sarebbe comunque nullo difettando a __________ la legittimazione alla rappresentanza dell'escusso __________, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                          che infatti, mentre davanti al giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale a ogni persona ritenuta capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

 

                                          che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________, verosimilmente per conto di __________, è nullo per carenza di legittimazione della pretesa rappresentante;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 4 novembre 2002 di __________ in quanto presentato da __________ è nullo.

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria