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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 2003 presentato da
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_RICO1
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contro |
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la sentenza 14 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. S03-364) promossa con istanza 20 agosto 2003 da
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_CON1 Losanna
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 agosto 2003 la _CON1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da ___________RICO1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 36.75 oltre interessi, rivendicati a titolo di partecipazione a spese farmaceutiche, e fr. 35.- per spese di sollecito;
che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dall’assicurata il 2 dicembre 1999 (doc. D) e la decisione 17 ottobre 2002 con la quale la stessa ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano e che quest'ultima non ha impugnato (doc. C);
che con sentenza 14 novembre 2003 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione sottoscritta dalla convenuta il 2 dicembre 1999, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 36.75 corrispondente alla partecipazione della convenuta alle spese farmaceutiche;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 9 dicembre 2003, __________ _RICO1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC; contestata dalla ricorrente è innanzi tutto la competenza giurisdizionale del giudice civile a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell'istante, la stessa dovendo semmai essere proposta dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni; nel merito contesta la validità del PE nonché la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo riconosciuto dal Giudice di pace;
che con osservazioni 5 gennaio 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 1);
che di principio le controversie tra assicurati e casse malati devono essere decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 87 LAMal; art. 74 e 75 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997), nondimeno il caso in esame non rientra in questa categoria di litigi;
che alla base della procedura di rigetto in discussione, vi è la decisione 17 ottobre 2002 con la quale l'istante ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 71.75 oltre interessi, rigettando nel contempo l'opposizione da questa interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;
che
trattandosi di una domanda di rigetto dell'opposizione basata su una decisione
pronunciata da una cassa malati con sede in un Cantone diverso da quello in cui
è stata promossa l'esecuzione (per la nozione di decisione ai sensi dell'art.
79 cpv. 2 LEF, nella quale rientra anche quella resa il 17 ottobre 2002 dell'istante,
cfr. D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 1998, n. 41 ad art. 79), se l'escusso fa valere le eccezioni di cui
all'art. 81 cpv. 2 LEF, come è stato il caso in concreto (cfr. scritto 5 giugno
2003 dell'UE di Lugano), il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione
solo dopo che il giudice del rigetto del foro dell'esecuzione si è pronunciato
su queste eccezioni (art. 79 cpv. 2 LEF; DTF 128 III 246; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
1999, n. 53 ad art. 79);
che quindi, in considerazione del valore litigioso (art. 5 cpv. 1 LOG), competente a decidere la domanda di rigetto dell'istante, e meglio a pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla convenuta dinanzi all'UE di Lugano, è il giudice di pace, ragione per la quale l'eccezione di incompetenza giurisdizionale sollevata dalla ricorrente deve essere respinta;
che per quanto attiene all'eccezione di perenzione del PE, va rilevato che il termine di perenzione di un anno dalla notifica del PE decorre dalla notifica del precetto esecutivo, in concreto avvenuta il 15 luglio 2002 (art. 88 cpv. 2 LEF);
che nel caso in cui è stata interposta opposizione al PE questo termine, entro il quale può essere chiesta la continuazione dell'esecuzione, rimane sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (cfr. art. 88 cpv. 2 LEF);
che per procedura giudiziaria o amministrativa s'intende sia una procedura di rigetto dell'opposizione, sia una causa di merito o una procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna in base all'art. 265a LEF (Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 23 ad art. 88);
che nel caso di specie, al ricevimento del PE notificato il 15 luglio 2002, la convenuta ha interposto tempestiva opposizione, rigettata dall'istante con decisione 17 ottobre 2002 che la convenuta non risulta aver contestato;
che pertanto, tenuto conto di questo periodo di sospensione di tre mesi, al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto 20 agosto 2003 il termine annuale di scadenza del PE non era ancora decorso;
che, come correttamente rileva la ricorrente, la documentazione prodotta dall'istante non permette la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione non tanto perché dalla stessa non è possibile dedurre un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, quanto perché, trattandosi di una pretesa basata sul diritto pubblico, il rigetto provvisorio è di per sé escluso (D. Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82);
che in altre parole, in presenza di un valido titolo esecutivo - come è la decisione 17 ottobre 2002 della cassa malattia (cfr. art. 54 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) -, il giudice di pace, non essendo vincolato dal tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) chiesto dal procedente, avrebbe dovuto pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 36.75 (oltre interessi del 5% dal 13 giugno 2002) e fr. 35.- (D. Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 84), senza che fosse tenuto a verificare le eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 2 LEF che la convenuta ha sollevato solo dinanzi all'UE di Lugano ma non davanti a lui, così come lo impone l'art. 20 cpv. 2 LALEF (D. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 81);
che ad ogni buon conto, in difetto di un'impugnativa in tal senso, questa Camera deve limitarsi a confermare il giudizio impugnato;
che in merito alla doglianza della ricorrente relativa all'addebito alla stessa di una tassa di giustizia di fr. 25.- e di un'indennità di fr. 10.- a favore della controparte, va rilevato che in quest'ambito il Giudice gode di un ampio potere di apprezzamento che gli permette, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, di ripartire parzialmente o per intero le spese tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 32);
che in concreto, ritenuto il maggior grado di soccombenza della convenuta e l'esiguità degli importi alla stessa addebitati, questa Camera non ritiene arbitraria la ripartizione delle tasse e ripetibili effettuata dal primo giudice;
che pertanto il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 novembre 2003 di __________ _RICO1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria