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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° dicembre 2003 presentato da
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RI1
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contro |
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la sentenza 18 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. 52/2003/O) promossa con istanza 16 ottobre 2003 da
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CO1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'940.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 ottobre 2003 __________CO1 ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di fr. 1'940.80 rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali;
che con sentenza 18 novembre 2003 il Giudice di pace ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dalla convenuta, assente all'udienza di discussione;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 d__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC: la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendole pervenuta la relativa citazione;
che con osservazioni 9 dicembre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie con ordinanza 29 ottobre 2003, spedita mediante invio raccomandato no. 98.00.651200.00013367, il Giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 18 novembre 2003 per la discussione;
che la raccomandata destinata alla convenuta non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito alla convocazione, ovvero neppure l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 124, m. 6), tanto più che nel caso di specie la ricorrente sostiene di aver comunicato ai competenti uffici postali il cambiamento di indirizzo, la posta dovendole essere notificata a S. __________e non più a __________;
che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;
che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;
che il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° dicembre 2003 di RI1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Nicola CO1 verserà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria