Incarto n.
16.2003.21

Lugano

14 aprile 2003/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

visto il ricorso 7 marzo 2003 presentato da

 

 

__________

(patrocinata dallo studio legale __________)

 

 

Contro

 

 

la decisione 24 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa da

 

 

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(entrambi patrocinati dall'avv. __________)

 

richiamata la diffida 11 marzo 2003 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 3 aprile 2003 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 150.– a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

 

decreta                  1.      Il ricorso 7 marzo 2003 di __________, avverso la decisione 24 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                2.      Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.– sono poste a carico della ricorrente.

 

                                3.      Intimazione:

 

 

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                                    La segretaria