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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 marzo 2003 presentato da
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__________
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contro |
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la sentenza 6 marzo 2003 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 ottobre 2002 nei confronti di
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta da primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 ottobre 2002 __________ ha convenuto in giudizio, dinanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di Tesserete (ora Capriasca), __________ al fine di ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 350.- corrispondenti al saldo delle spese che l'istante rivendica per la pulizia della casa che egli occupa e nella quale si trovava in precedenza il convenuto che l'ha riconsegnata in uno stato deplorevole;
che l'escusso non ha presenziato al contraddittorio avendo contestato con scritto 9 dicembre 2002 la competenza territoriale del giudice adito essendo egli domiciliato a __________ dal mese di maggio 2002;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la propria competenza territoriale a dipendenza del fatto che la pretesa fatta valere è strettamente connessa con l'immobile di __________ e del fatto che il convenuto non ha eccepito la questione al contraddittorio, nonché la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito in particolare nello scritto 10 maggio 2002 del convenuto, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. a CPC: contestata dal ricorrente è la competenza territoriale del giudice adito, non trattandosi del giudice del suo luogo di domicilio, competente a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell'istante;
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 n. 3 CPC; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 18 e 50 ad art. 84);
che per le cause sommarie di rigetto dell'opposizione, quale quella promossa dall'istante, l'art. 46 LEF prevede quale foro esclusivo quello del domicilio del debitore (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 18 e 19 ad art. 84 LEF);
che il principio secondo cui il debitore dev'essere escusso al suo domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF), a prescindere dai fori speciali di cui agli art. 48 e segg. LEF, crea l'obbligo di procedere al cosiddetto foro esecutivo, ciò che costituisce norma cogente da rispettare d'ufficio (Schmid, in Comm. di Basilea, art. 46 LEF, N. 6 e 7);
che al proposito non è ammesso nessun tipo di proroga del foro, nemmeno per mezzo del tacito consenso dell'escusso, dovendosi rispettare il principio dell'unità dell'esecuzione, in funzione dell'esigenza di garantire a tutti i debitori lo stesso trattamento (Schmid, op. cit., N. 7 e 8);
che quindi, competente a pronunciarsi sul rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, non è il Giudice di pace del Circolo di Tesserete (ora Capriasca), ma quello di __________, quale giudice del luogo di domicilio del ricorrente, luogo di domicilio peraltro indicato anche dall'istante (art. 2 cpv. 1 LOG e Decreto esecutivo concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti);
che, verificandosi il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. a CPC, deve essere accertata la nullità della sentenza impugnata (art. 142 lett. a CPC);
che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili per questa sede, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino visto che la parte convenuta non è neppure stata chiamata in causa
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 marzo 2003 di __________ è accolto.
Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 6 marzo 2003 del Giudice di pace del Circolo di Capriasca.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico di __________, la quale rifonderà al ricorrente fr. 150.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria