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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 aprile 2003 presentato da
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contro |
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la sentenza 26 febbraio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona, nella causa civile inappellabile (inc. n. 59/2002/O) promossa con istanza 11 settembre 2002 nei confronti di
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__________
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con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 1'187.15 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2000 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UE di __________, domande respinte dal giudice che ha invece parzialmente accolto la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ è titolare delle proprietà per piani n. 4027 (pari a 420/1000) e n. 4029 (pari a160/1000), corrispondenti a due appartamenti, della particella n. 169 RFD __________. __________ e __________ sono comproprietari della proprietà per piani n. 4028 (pari a 420/1000) del medesimo fondo. Con istanza 11 settembre 2002 __________ ha convenuto in giudizio i coniugi __________ per ottenere il pagamento di fr. 1'187.15, rivendicati quale loro partecipazione a spese condominiali da lui anticipati per conto della comunione dei comproprietari e quindi da suddividere tra gli stessi. Trattasi di due fatture dell'AIL per la fornitura di energia elettrica di complessivi fr. 217.45 (doc. G e H), della fattura della ditta __________ SA per la fornitura di combustibile per fr. 2'623.- (doc. I) e della fattura della ditta __________ SA di fr. 538.- per il tinteggio di un appartamento dell'istante (doc. L). A queste fatture l'istante ha aggiunto l'importo di fr. 209.90 per le spese di lavanderia (doc. F), mentre ha dedotto la sua quota parte su due fatture pagate direttamente dai convenuti (fr. 619.70 di cui ai doc. M e N), e l'importo di fr. 82.25 da loro pagato in eccedenza su un intervento eseguito nello stabile dall’impresa __________ SA.
2. I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando l'avvenuto pagamento da parte dell'istante delle fatture AIL e __________ SA, mentre per la fattura della ditta __________ SA hanno contestato la loro partecipazione al pagamento di interventi eseguiti nell'appartamento dell'istante e quindi di sola spettanza di quest'ultimo. Per quanto attiene all'utilizzo della lavanderia, i convenuti hanno contestato la pretesa fatta valere dall'istante, rivendicando loro stessi a questo titolo la restituzione di fr. 107.60, importo fatto valere in via riconvenzionale oltre a quello di fr. 204.20 corrispondente a quanto da loro pagato in eccedenza sulle fatture dell’impresa __________. Essi hanno inoltre chiesto il pagamento di fr. 400.- per un danno che l'istante avrebbe cagionato alla loro autovettura, oltre a fr. 1'177.- quale partecipazione dell'istante alle spese per la pulizia della piscina da loro sostenute, il tutto per una pretesa riconvenzionale di complessivi fr. 1'888.80 oltre interessi del 5% dal 3 aprile 2001. La domanda riconvenzionale è stata avversata dall'istante salvo per quanto attiene all'importo di fr. 86.20 riconosciuto ai convenuti quale eccedenza da loro pagata sulla fattura __________ SA.
3. Con sentenza 26 febbraio 2003 il giudice di pace supplente, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture AIL e __________ SA da parte dell'istante, che neppure ha provato la sua pretesa relativa all'uso della lavatrice, ha respinto l'istanza, non considerando le ulteriori rivendicazioni dell'istante (fatture ditta __________ SA, __________ e __________ SA) poiché oggetto di un'altra procedura giudiziaria. Il giudice ha invece parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo l'importo di fr. 1'693.35, corrispondente alla quota parte a carico dell'istante sulla fattura AIL di fr. 147.95 (doc. H) e __________ SA (doc. I) che i convenuti hanno provato di aver pagato, come pure l'importo di fr. 86.20 riconosciuto dall'istante quale maggior pagamento dei convenuti sulle fatture __________ SA. Il giudice non si è invece pronunciato sulle altre pretese dei convenuti (risarcimento danni auto e partecipazione alle spese di pulizia della piscina) invitandoli a farle valere in separata sede.
4. Con atto ricorsuale 2 aprile 2003 __________ è insorto contro i dispositivi n. 2, 3 e 4 del predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. f CPC, in relazione all'art. 340 lett. a) e b) CPC. Il ricorrente rimprovera al giudice di pace di essersi pronunciato su una domanda non formulata dai convenuti, ovvero la sua partecipazione al pagamento delle fatture AIL e __________ SA. Egli censura inoltre la sentenza del giudice di pace là dove questi ha pronunciato l'annullamento dei precetti esecutivi.
Nelle loro osservazioni del 13 maggio 2003 __________ e __________ postulato la reiezione del ricorso, eccependone innanzi tutto la tempestività.
5. Il ricorso, inoltrato entro il termine di 20 giorni (art. 328 CPC) dalla notifica della sentenza (cfr. timbro postale del 2 aprile 2003), avvenuta il 14 marzo 2003 come risulta dalla ricevuta postale allegata al ricorso, è tempestivo.
6. Invocando l’art. 340 lett. a) e b) CPC, al quale rinvia l’art. 327 lett. f CPC, il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato su una domanda non formulata dai convenuti, ovvero la sua partecipazione al pagamento delle fatture AIL e __________ SA. A ragione. Infatti, come correttamente evidenziato dal ricorrente, nella loro risposta di causa i convenuti si sono limitati a contestare la richiesta dell'istante circa la loro partecipazione al pagamento delle fatture AIL e __________ SA limitandosi a chiedere all'istante le prove dell'avvenuto pagamento e del fatto che non siano state rimborsate (cfr. punto 2 riassunto scritto 21 novembre 2002). Essi non hanno invece formulato nessuna richiesta di pagamento in relazione a queste fatture, basti al proposito riferirsi al punto 1 della loro domanda riconvenzionale, nel quale queste due fatture non vengono menzionate. Neppure all’udienza del 13 febbraio 2003 risulta essere stata formulata una richiesta di pagamento in tal senso, i convenuti essendosi limitati a produrre al giudice documenti che comproverebbero l'avvenuto pagamento da parte loro di queste fatture, senza però chiederne la rifusione dalla controparte. A questo proposito, l'allegazione dei convenuti secondo la quale essi avrebbero espressamente fatto valere la loro pretesa di restituzione della quota parte a carico dell'istante nel corso dell'udienza senza che il giudice l'abbia verbalizzata, non può essere considerata, avendo essi sottoscritto il verbale senza nulla eccepire in merito al suo contenuto, contenuto al quale questa Camera deve attenersi non competendole l'esame della fedefacenza dei verbali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 119, m. 1). Di conseguenza, riconoscendo ai convenuti il diritto al pagamento di fr. 1'607.15, pari al 58% delle fatture AIL (doc. (H) e __________ SA (doc. I), il giudice di pace ha giudicato ultra petita, essendosi espresso su una domanda non formulata in giudizio dai convenuti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 86, m. 3). Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero la violazione dell'art. 86 CPC da parte del giudice di pace, deve essere accolto.
7. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale nella misura limitata di fr. 86.20, espressamente riconosciuti dall'istante.
8. A titolo abbondanziale va rilevato che il fatto per i convenuti di non aver presentato una duplica scritta è del tutto irrilevante, sia perché la procedura è essenzialmente orale e non prevede simile scambio di allegati scritti (art. 294 cpv. 2 CPC), sia perché il ricorrente non ha subito pregiudizio alcuno da tale circostanza, venendo così a mancare qualsiasi interesse ricorsuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307, m. 4 e 6).
9. L'annullamento dei PE n. __________ e __________ pronunciato dal giudice di pace al dispositivo n. 4 della sentenza impugnata deve inoltre essere cassato, non competendo al giudice del rigetto simile facoltà. Competente a pronunciare l'annullamento di un precetto esecutivo è semmai l'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF (Wüthrich/Schoch, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 69, n. 5).
10. Tassa, spese e ripetibili seguono la soccombenza, che per la prima sede può essere suddivisa tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 2 aprile 2003 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 febbraio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo di __________, limitatamente ai dispositivi n. 2, 3 e 4, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
2. La riconvenzionale è parzialmente accolta. L'istante è condannato a pagare ai convenuti l'importo di fr. 86.20.
3. La tassa di giustizia di fr. 90.- e le spese di questa sede di fr. 30.-, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna.
4. Annullato.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa fr. 80.-
b) spese fr. 20.-
fr. 100.-
già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico dei convenuti in solido i quali rifonderanno al ricorrente, pure in solido, l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria