Incarto n.
16.2003.39

Lugano

2 febbraio 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 2003 presentato da

 

 

 

__________, __________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo __________ , nella causa civile inappellabile (inc. n. 12/99) promossa con istanza 31 maggio 2002 da

 

 

 

avv. __________, __________

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'000.-

a titolo di torto morale, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UEF di __________, domande accolte dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 31 maggio 2002 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ postulandone la condanna al pagamento di fr. 1'000.- rivendicati a titolo di torto morale;

 

                                         che a sostegno della sua pretesa l'istante ha allegato la sentenza 22 novembre 2000 del Pretore della Giurisdizione di __________ con la quale il convenuto è stato riconosciuto autore colpevole del reato di diffamazione per avere in data 15 ottobre 1999, durante un'udienza tenutasi presso gli Uffici del Giudice di pace del Circolo __________, reso sospetto l'avv. __________ di condotta disonorevole nuocendo la sua reputazione avendo dichiarato che "la sua fattura non è una fattura da avvocato ma una fattura da ladri" e che "__________ ha rubato a mia cugina quasi Fr. 20'000.-";

 

                                         che con sentenza 25 gennaio 2003 il Giudice di pace supplente del Circolo __________, preso atto dell'assenza delle parti all'udienza, ha accolto integralmente le pretese di parte istante;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente si duole innanzi tutto del mancato accoglimento della sua istanza di ricusa formulata nei confronti del Giudice di pace __________, nel merito ritiene invece ingiustificato e sproporzionato l'importo riconosciuto dal giudice a titolo di torto morale;

 

                                         che con osservazioni 25 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del gravame;

 

                                         che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione, che sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia del convenuto, risulta priva di motivazione;

 

                                         che l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso che risulta dal dispositivo della decisione; 

 

                                         che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

 

                                         che quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a  permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7), rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung, 3. ed., § 281 n. 40b);

                                         che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla e gli atti ritornati al giudice di pace supplente affinché proceda a un nuovo giudizio sulla base della documentazione in suo possesso, senza dover riconvocare le parti;

 

                                          che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio, ciò che rende superflua la verifica delle ulteriori censure ricorsuali;

 

                                         che visto l'esito del gravame e le particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:              1.   La sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo __________ è nulla.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria