Incarto n.
16.2003.51

Lugano

5 maggio 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 maggio 2003 presentato da

 

 

 

RI1

patr. dall' RA1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 6 maggio 2003 del Pretore del Distretto di __________, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. n. CL.2002.119) promossa con istanza 25 ottobre 2002 da

 

 

 

CO1

rappr. dall'RA2

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'768.- oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                1.      __________ CO1 è stato assunto alle dipendenze della società RI1 in qualità di impiegato d'ufficio dal 19 gennaio 2002 per un salario mensile lordo di fr. 1'200.- oltre alle provvigioni dopo il periodo di prova (doc. B). Il 29 maggio 2002, durante un periodo di inabilità lavorativa del dipendente dovuto a malattia attestata mediante certificato medico dal 15 maggio al 12 giugno 2002 (doc. C e D), la datrice di lavoro gli ha notificato la disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro, non ritenendo giustificata la sua assenza dal posto di lavoro, la malattia addotta dal dipendente essendo pretestuosa indipendentemente dal contenuto dei certificati medici dallo stesso prodotti (doc. E). Nella lettera di licenziamento la datrice di lavoro ha inoltre rimproverato al lavoratore la mancata partecipazione a un corso tenutosi a Milano e la mancata osservanza da parte sua delle istruzioni contenute nel manuale della __________ (doc. E). Il lavoratore ha contestato la disdetta (doc. F).

                                     

                                   2.   Con istanza 25 ottobre 2002 __________ CO1 ha convenuto in giudizio RI1 postulandone la condanna al pagamento di fr. 4'768.- oltre interessi rivendicati a titolo di salario per il periodo di protezione di cui all'art. 336 cpv. 1 lett. b CO (dal mese di maggio a luglio 2002), oltre alla tredicesima pro rata temporis e al pagamento delle indennità di trasferta. La convenuta si è opposta all’istanza ritenendo ingiustificata l'assenza del lavoratore dal posto di lavoro da 14 maggio al 12 giugno 2002 e quindi legittimo il suo licenziamento in tronco.

 

                                   3.   Con sentenza 6 maggio 2003 il Pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che l’assenza dell’istante dal posto di lavoro era da ascrivere a malattia attestata da due certificati medici, che la convenuta non ha dimostrato non essere conformi al vero, ha escluso che sussistessero nella fattispecie gli estremi per un valido licenziamento in tronco del lavoratore, gli ulteriori addebiti mossi allo stesso non essendo stati sostanziati dalla datrice di lavoro. Ciò premesso, l’istanza è stata accolta limitatamente all'importo di fr. 3’600.- lordi oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002, pari al salario dovuto per i mesi da maggio a luglio 2002, mentre non sono state riconosciute all'istante le ulteriori pretese relative al pagamento della tredicesima mensilità e delle indennità di trasferta, siccome non provate.

 

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame RI1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ritenuto  giustificato il licenziamento in tronco dell’istante alla luce di tutti i motivi dalla stessa addotti e provati, ossia la sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro per una pretesa malattia e la violazione del dovere di diligenza per non essersi attenuto alle direttive delle datrice di lavoro e per non aver partecipato al corso di formazione a Milano.

 

Con scritto 2 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.

 

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                6.      Controversa nella fattispecie è la sussistenza di gravi motivi atti a giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore.

 

                                          L'art. 337 CO permette sia al datore di lavoro che al lavoratore di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ovvero per cause che, secondo il principio generale della buona fede, rendono oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto sino al normale termine di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 129 III 380; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 2 ad art. 337 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage, 1996, n. 1 e 7 ad art. 337 CO; JAR 1989 213). Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento anticontrattuale (DTF 127 III 153, 117 II 560; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27). Se sono dati i presupposti del licenziamento in tronco, questo può essere notificato anche durante un periodo di malattia (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 337 CO; Brühwiler, op. cit., n. 4 ad art. 337 CO). L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 127 III 313, cons. 3, 108 II 446; Brühwiler, op. cit., n. 7 ad art. 337 CO).

 

                                7.      Nella fattispecie, la principale causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco del lavoratore risiederebbe nel fatto per quest’ultimo di non essersi recato sul posto di lavoro adducendo un'inabilità lavorativa dovuta a malattia, che non gli ha però impedito di uscire la sera, di andare a fare la spesa e a passeggio con la fidanzata (cfr. doc. E). Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del Pretore secondo la quale l'istante avrebbe provato l'effettiva sussistenza di un'inabilità lavorativa dal 15 maggio al 12 giugno 2002, non è arbitraria. Facendo fronte all'onere della prova che gli competeva (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 324a CO), l'istante ha infatti prodotto due certificati medici (doc. C e D) dai quali si evince che in quel periodo egli era inabile al 100% causa malattia. A proposito della fedefacenza di questi documenti, va rilevato che di principio un certificato medico che attesta l’incapacità al lavoro ha pieno valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 30). Ciò non esclude che la sua attendibilità possa essere messa in discussione in sede giudiziaria in presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti ed affidabili (Cocchi/Trezzini, ibidem), le diagnosi mediche essendo giudizi opinabili quando non possono basarsi su riscontri oggettivi compiuti dal medico (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 90, m. 29). In quest'ottica spettava quindi alla convenuta, che mette in dubbio l'attendibilità dei certificati medici, dimostrare che l'inabilità lavorativa dagli stessi attestata era in realtà fasulla, prova che contrariamente a quanto dalla stessa preteso non è emersa dalla risultanze istruttorie, tantomeno dalla deposizione di __________ __________. A proposito di questa testimonianza va rilevato che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente il Pretore, in perfetta sintonia con il precetto di cui all'art. 343 cpv. 4 CO, l'ha considerata unitamente a tutte le altre prove addotte dalle parti e l'ha valutata secondo il libero potere di apprezzamento delle prove che gli compete in virtù di questo medesimo disposto. La conclusione cui egli è giunto, escludendo che dalla stessa si potesse evincere un qualsiasi indizio concreto a sostegno della pretesa assenza ingiustificata del lavoratore, non può certo essere considerata arbitraria. In effetti, il fatto di aver visto l'istante più volte in giro in macchina e di averlo visto un giorno di sabato che mi è sembrato pronto per il "samedi soir" (cfr. verbale 13 febbraio 2003), non basta da solo a dimostrare che egli non fosse effettivamente inabile al lavoro a dipendenza delle patologie attestate dai due certificati medici, anche perché la teste __________ ha invece confermato che durante il mese di maggio 2002 l'istante aveva dei problemi alla schiena tanto da essere nervoso ed insopporta-bile. Come detto egli stava troppo male per questi problemi alla schiena ed è pure capitato che dovessi essere io (…) a dovergli mettere le scarpe escludendo inoltre che durante il periodo di malattia dell'istante noi uscissimo alla sera rispettivamente andavamo a fare la spesa (cfr. verbale 13 febbraio 2003).

 

                                          A fronte di queste deposizioni divergenti e in assenza di altri riscontri oggettivi atti a comprovare che l'istante fosse abile al lavoro per il periodo dal 15 maggio al 12 giugno 2002, non può essere considerato arbitrario il giudizio pretorile, che non ha ritenuto di doversi discostare dai certificati medici attestanti la totale inabilità lavorativa dell'istante, indipendentemente dal tipo di affezione di cui questi soffriva. La malattia dell'istante, come correttamente concluso dal primo giudice, rende pertanto giustificata la sua assenza dal posto di lavoro, rispettivamente nulla la disdetta con effetto immediato allo stesso notificata durante questo periodo (art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO; Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art. 337 CO).

                                         

                                   8.   Per quanto attiene agli ulteriori addebiti mossi al dipendente, ovvero la sua mancata partecipazione al corso di formazione tenutosi a Milano e il mancato utilizzo del manuale allestito dalla convenuta, va rilevato che contrariamente a quanto da questa preteso il Pretore non li ha ignorati ma li correttamente valutati nell'ambito della verifica della fondatezza o meno della disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro. La conclusione cui è giunto il Pretore, secondo la quale la mancata partecipazione dell'istante al corso di formazione tenutosi a Milano (mancata partecipazione peraltro mai messa in discussione) e la pretesa violazione del manuale __________ da parte di quest'ultimo, foss'anche provata, non basterebbero a giustificare la grave misura del licenziamento in tronco del lavoratore, non è errata e tantomeno arbitraria. La stessa è infatti conforme ai principi dottrinali e giurisprudenziali sopra evidenziati, secondo i quali violazioni minori giustificano il licenziamento in tronco del lavoratore solo se egli è stato richiamato dal datore di lavoro e reso attento circa le conseguenze del suo comportamento, nel senso che l'eventuale ripetizione di questo suo agire comporterebbe la disdetta immediata del contratto (Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO). In concreto, non solo non vi è stato da parte della convenuta alcun richiamo del lavoratore all'ossequio delle direttive contenute nel suo manuale, ma per di più ella ha atteso un mese prima di dolersi della mancata partecipazione dell'istante al corso di formazione tenutosi il 29 aprile 2002 (doc. E), a dimostrazione del fatto che i rimproveri rivolti allo stesso non erano di una gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia alla base del contratto. In altre parole, la reazione tardiva della convenuta evidenzia la gravità del tutto relativa degli episodi descritti, tanto più a fronte del suo obbligo di reagire immediatamente in presenza di un motivo grave di disdetta come espressione soggettiva dell'insostenibilità della continuazione del contratto, pena la perenzione del diritto alla disdetta immediata (Brühwiler, op. cit., n. 10 ad art. 337 CO). Ne consegue, come correttamente accertato dal primo giudice, l'assenza dei presupposti di legge perché la disdetta immediata dell'istante si giustifichi ai sensi dell'art. 337 CO.

 

                                9.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC la ricorrente essendosi limitata a riproporre in questa sede la propria personale interpretazione dei fatti senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe arbitraria, deve essere respinto.

 

                                10.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, le osservazioni 2 giugno 2003 consistendo nella sola richiesta di conferma del giudizio pretorile.

 

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

 

pronuncia:                

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 19 maggio 2003 di RI1 è respinto.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         -;

                                         -

                                         .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria