Incarto n.
16.2003.55

Lugano

5 agosto 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente,

Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 2003 presentato da

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 19 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 febbraio 2003 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

 

esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

                                        

                                         che con istanza 19 febbraio 2003 la __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'163.20 rivendicati a titolo di contributi per il finanziamento della condotta da lui dovuti per gli anni 2000 e 2001;

 

                                         che con sentenza 19 maggio 2003 il pretore ha respinto l'istanza;

 

                                         che con tempestivo atto ricorsuale la procedente insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

 

                                         che con successivo scritto 21 luglio 2003 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

 

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);

 

                                         che in considerazione della particolarità del caso e della mancata notifica del ricorso alla controparte per le osservazioni, si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 30 maggio 2003 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza della ricorrente.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:  

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                      La segretaria