Incarto n.
16.2003.57

Lugano

8 novembre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. dall' RA 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 20 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2002.01799) promossa con istanza 4 ottobre 2002 nei confronti di

 

 

 

CO 1

patr. dall'avv. __________ i, Lugano

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 4 ottobre 2002 RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4'682.90 oltre accessori rivendicati a saldo delle fatture emesse il 16 maggio 2001 e 16  maggio 2002 per prestazioni di natura contabile effettuate per conto della convenuta, e meglio come al riconoscimento di debito sottoscritto il 16 maggio 2002 dall'amministratore unico di quest'ultima;

 

                                         che con sentenza 20 maggio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non essendovi identità tra il titolo di credito indicato nel PE (fatture 16 maggio 2002) e quello figurante nell'istanza e negli atti (riconoscimento di debito 16 maggio 2002);

                                     

                                         che con il presente tempestivo gravameCO 1RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

 

                                         che con scritto 22 luglio 2003 la controparte ha comunicato la propria rinuncia a formulare osservazioni al ricorso informando nel contempo questa Camera di aver chiesto l'autofallimento;

 

                                         che a dipendenza di questa comunicazione la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura ricorsuale;

 

                                         che a seguito dell'avvenuta pronuncia del fallimento della convenuta e della conseguente sua radiazione dal Registro di commercio la ricorrente, con scritto 4 novembre 2004, ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;

 

                                         che in tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, con conseguente restituzione alla ricorrente dell'anticipo di fr. 230.- a suo tempo versato, mentre alla controparte, non più esistente, non vengono assegnate ripetibili, non avendo peraltro presentato osservazioni al ricorso.

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria