Incarto n.
16.2003.69

Lugano

5 agosto 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente,

Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 2003 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

il decreto 23 giugno 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2003 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'970.45 oltre accessori, pretesa in

seguito aumentata a fr. 5'350.95,

 

 

 

esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 20 marzo 2003 la ditta di onoranze funebri __________ fu __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 3'970.45 -in seguito aumentati a fr. 5'350.95- rivendicati a saldo delle proprie prestazioni professionali relative alle esequie della defunta __________, domanda alla quale il convenuto si è opposto;

 

                                         che con decreto 23 giugno 2003 il pretore, non ritenendo il convenuto in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, lo ha diffidato a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 20 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);

 

                                         che con scritto 9 luglio 2003 __________ insorge contro il predetto decreto contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39 cpv. 2 CPC;

 

                                         che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

 

                                         che nella specie il decreto contestato costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 39, m. 17 e ad art. 96, m. 7);

 

                                         che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

 

                                         che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.

 

 

 

Motivi per i quali motivi,

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 9 luglio 2003 __________ è irricevibile.

                                     

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                      La segretaria