Incarto n.
16.2003.85

Lugano

18 maggio 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 settembre 2003 presentato da

 

 

 RI1 

rappr. dal RA1 Bellinzona

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 2 settembre 2003 del Pretore del Distretto di Bellinzona, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. DI.2003.00152) promossa con istanza 5 giugno 2003 nei confronti di

 

 

 

CO1 

patr. dall'  RA2 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'487.50 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 5 giugno 2003 __________RI1a ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro CO1, per la quale ha lavorato come cameriera, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'487.50 rivendicati a saldo delle sue pretese salariali, domanda alla quale la convenuta si è opposta;

 

                                          che con sentenza 2 settembre 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata la conclusione consensuale del contratto di lavoro per il 25 marzo 2003, ha riconosciuto alla istante il diritto al pagamento di fr. 141.65, corrispondenti all'adeguamento salariale alla stessa dovuto dal 1° gennaio 2003, mentre ha respinto siccome non provate le sue ulteriori pretese;

 

                                          che con atto ricorsuale 29 settembre 2003, erroneamente indirizzato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, __________RI1 è insorta contro il predetto giudizio;

                                         

                                          che con osservazioni 14 ottobre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del gravame, eccependone innanzi tutto la tardività;

 

                                         che le “contro osservazioni” 21 ottobre 2003 della ricorrente non possono essere considerate, siccome estranee alla procedura di cassazione, che non contempla un doppio scambio di allegati;

 

                                          che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro, quale era quella che opponeva le parti, è di 10 giorni dalla notifica della sentenza;

 

                                          che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane lì depositato (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

                                     

                                         che dalla dichiarazione dell'Ufficio postale di Bellinzona si evince che la sentenza pretorile è stata intimata alla ricorrente il 5 settembre 2003 (cfr. timbro di intimazione), per cui al momento dell'inoltro del ricorso per cassazione, datato 29 settembre 2003 e impostato lo stesso giorno, il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto;

 

                                         che di conseguenza il ricorso si avvera tardivo, ciò che ne comporta l'irricevibilità;

 

                                         che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre la convenuta ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                                         

                                         

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 29 settembre 2003 di RI1 è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                2.      Il presente giudizio è esente da tassa e spese. La ricorrente verserà a CO1 l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    .

 

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria