Incarto n.
16.2004.111

Lugano

9 novembre 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 2004 presentato da

 

 

 RI 1 

patr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

il decreto 25 ottobre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (inc. n.IU.2004.308) promossa con istanza 9 settembre 2004 da

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 3'780.- oltre accessori a titolo di mercede, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di irricevibilità dell'istanza sollevata dai convenuti;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 9 settembre 2004 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________e __________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 3'780.-, corrispondenti alle prestazioni che egli sostiene aver eseguito per conto dei convenuti e oggetto della fattura 1° luglio 2004 (doc. B);

 

                                         che all'udienza di discussione i convenuti, per i quali le pretese dell'istante, contestate nel merito, sono attinenti a un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 29 novembre 2003, hanno innanzitutto eccepito la nullità dell'istanza non avendo l'istante preliminarmente adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione;

 

                                         che con decisione 25 ottobre 2004 il segretario assessore, esclusa una connessione tra le pretese dell'istante e il rapporto di locazione che vincolava le parti, ha respinto l'eccezione sollevata dai convenuti e ha dichiarato l'istanza ricevibile;

 

                                         che con atto ricorsuale 3 novembre 2004 RI 1  sono insorti contro la predetta decisione postulandone l'annullamento;

 

                                         che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio

                                         (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

 

                                         che in concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare la ricevibilità dell'istanza senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale;

 

                                         che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

 

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

 

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 10 giugno 2003 di RI 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano  ripetibili.

 

3.Intimazione:

-    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria