Incarto n.
16.2004.125

Lugano

23 febbraio 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

visto il ricorso per cassazione 14 dicembre 2004 presentato da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

la sentenza 7 dicembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 16 novembre 2004 da

 

 

CO 1

(rappr. dall'RA 1)

 

richiamata la diffida 21 dicembre 2004 della presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 gennaio 2005 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di

fr. 150.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

ribadita la richiesta di anticipo con scritto 29 dicembre 2004 della presidente la quale, così interpellata dal ricorrente, ha sottolineato la validità dal punto di vista formale della richiesta di anticipo siccome sottoscritta dalla Segretaria di Camera in tal senso abilitata;

 

considerata l'infondatezza e improponibilità delle contestazioni esposte dal ricorrente

con scritto 8 gennaio 2005, la richiesta di anticipo essendo stata validamente sottoscrit

ta dalla segretaria di camera __________, e l'importo reclamato essendo destina

to non solo a coprire le spese come preteso dal ricorrente, ma anche la tassa di giusti

zia (cfr. art. 2 Legge sulla tariffa giudiziaria),

 

preso atto come il termine per il pagamento dell'anticipo sia infruttuosamente trascorso;

 

decreta                    1.   Il ricorso per cassazione 14 dicembre 2004 di RI 1 , contro la decisione 7 dicembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

La presidente                                                               La segretaria