Incarto n.
16.2004.16

Lugano

5 novembre 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 marzo 2004 presentato da

 

 

 

 RI 1 

patr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 9 febbraio 2004 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.26/2003) promossa con istanza 25 settembre 2003 da

 

 

 

 CO 1 

patr. dall'avv. __________

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.1'287.85 a titolo di risarcimento danni e torto morale, domanda parzialmente accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       1.    Con decreto d'accusa 4 settembre 2003 __________RI 1 è stato riconosciuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni avendo per celia telefonicamente importunato __________ CO 1. In seguito a questa condanna, con istanza 25 settembre 2003 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'287.85 corrispondenti alla rifusione delle spese legali sostenute per la tutela dei propri interessi e meglio come alla nota 19 settembre 2003 dello studio legale __________(fr. 1'087.85, cfr. doc. F) oltre a una pretesa di fr. 200.- a titolo di torto morale. Il convenuto senza negare la sua responsabilità, ha contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria dell'istante.

 

 

                                          2.    Con sentenza 9 febbraio 2004 il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente alla richiesta di pagamento delle spese legali (fr. 1'087.85) respingendo quella relativa alla rifusione di fr. 200.- a titolo di torto morale non essendone dati i presupposti.

 

 

                                          3.    Con il presente gravame, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale per non avere dichiarato nulla l'istanza poiché allestita da un avvocato, in contrasto quindi con quanto dispone l'art. 301 CPC. Nel merito egli postula la riduzione dell'onorario riconosciuto all'istante siccome comprensivo di spese non fatturabili, e meglio quelle attinenti alla stesura dell'istanza dinanzi al giudice di pace.

 

                                                 Con osservazioni 7 aprile 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che la nota professionale del 19 settembre 2003 non comprende le spese per l'allestimento dell'istanza dinanzi al giudice di pace.

 

 

                                          4.    Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

 

                                          5.    Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 301 CPC da parte del primo giudice per il mancato accertamento della nullità dell'istanza siccome allestita da un avvocato (circostanza pacificamente ammessa dall'istante), la censura è destituita di fondamento. Scopo di questa norma, che vieta agli avvocati e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza di patrocinare una parte nella cause di competenza del giudice di pace, è di garantire il ruolo conciliativo del giudice dal quale si pretende uno spirito di iniziativa e di sollecitudine nei confronti delle parti tendente a raggiungere una soluzione bonaria della vertenza (cfr. Messaggio n. 3739 del 29 gennaio 1991). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, dall'esclusione della partecipazione del professionista alle udienze e alla stesura degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 1), non può essere dedotto anche il divieto per la parte di farsi aiutare dal legale ad allestire l'allegato introduttivo che poi sottoscrive lei stessa, come avvenuto in concreto. A proposito dell’intervento del legale, e ciò a prescindere dall'avvenuta fatturazione o meno della sua consulenza, non va confuso quello che è il divieto posto all'avvocato di comparire dinanzi al giudice di pace (art. 301 CPC), con l'obbligo per il convenuto di risarcire il danno cagionato all'istante sulla base dell'art. 41 CO, danno risarcibile nel rientrano anche le prestazioni di un avvocato (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 8 e 13 ad art. 41 CO e n. 14 ad art. 42 CO; DTF 107 II 101). Per questi motivi, e perché non evidenzia nessun motivo di cassazione, non può neppure essere accolta l'ulteriore richiesta del ricorrente di ridurre l'importo riconosciuto all'istante a titolo di spese legali, per altro neppure quantificata.

 

 

                                          6.    Per il che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

 

                                                 Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso per cassazione 2 marzo 2004 di __________RI 1RI 1 è respinto.

 

 

                                          2.    Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

 

3.        Intimazione:

          -.

          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria