Incarto n.
16.2004.2

Lugano

12 febbraio 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 gennaio 2004 presentato da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 10 dicembre 2003 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 145a/03/O) promossa con istanza 8 ottobre 2003 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE.

n. __________ dell'UE di __________ fattogli notificare dal convenuto, domanda respinta dal

giudice di pace,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 8 ottobre 2003 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo che venisse accertata l'inesistenza del debito di fr. 500.- di cui al PE sopra menzionato, fattogli notificare dal convenuto per l'incasso di pigioni per i mesi di gennaio e febbraio 2001;

 

                                          che il convenuto si è opposto all'istanza adducendo l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti avente per oggetto un ufficio occupato dall'istante in via __________ a __________, contratto che l'istante avrebbe disdetto per la fine del 2000 restituendo però le chiavi dell'ente locato solo nel mese di marzo 2001, da qui la notifica del PE n. __________ dell'UE di __________ per l'incasso delle pigioni rimaste scoperte per i mesi di gennaio e febbraio 2001;

 

                                          che con sentenza 10 dicembre 2003 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l'istanza non avendo l'istante, assente alla discussione, comprovato l'inesistenza del suo debito;

 

                                          che con atto ricorsuale 13 gennaio 2004 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

 

                                         che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T.SA/C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 146, m. 2);

 

                                          che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono - rispettivamente se sono esistiti - i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

 

                                          che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

 

                                          che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione - concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292) - si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono  applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

 

                                          che poiché la vertenza che oppone le parti presuppone l'accertamento circa l'esistenza o meno di un contratto di locazione, il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;

 

                                          che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;

 

                                          che ciò corrisponde anche all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;

 

                                          che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

 

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:              1.   È accertata la nullità della sentenza 10 dicembre 2003 del Giudice di pace del circolo di __________.

 

                                    2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

                                         

 

Terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria