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Incarto n. |
Lugano 23 aprile 2004/rgc |
In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 aprile 2004 presentato da
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RI1
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contro |
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la sentenza 31 marzo 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella procedura in materia di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. 114-2004) promossa con istanza 12 marzo 2004 da
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CO1
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con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 12 marzo 2004CO1 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI1 al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'644.50 oltre accessori, corrispondenti agli oneri maturati sul mutuo ipotecario n. 533.000 presso la ____________________ __________ per il periodo dal 1°luglio al 31 dicembre 2003, domanda alla quale il convenuto si è opposto;
che quale titolo esecutivo gli istanti hanno prodotto la transazione giudiziaria sottoscritta dalle parti il 21 aprile 1999, con la quale il convenuto si era assunto l'impegno di pagamento di ogni onere richiesto dalla Banca per il mutuo 533.00 dal 1° gennaio 1998;
che con sentenza 31 marzo 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dalla parte istante, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame RI1RI1i-rappresentato dalla moglie __________ - è insorto contro il predetto giudizio;
che - anzitutto - la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che nelle cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché dinanzi a quel giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che, per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 301);
che __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare ella non può agire quale rappresentante legale del marito;
che sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 142, m. 4);
che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso 7 aprile 2004 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 aprile 2004 di __________ RI1 è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria