Incarto n.
16.2004.33

Lugano

4 maggio 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 aprile 2004 presentato da

 

 

 

 RI1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 5 aprile 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona, nella causa civile inappellabile (inc. n. 10/2004/O) promossa con istanza 24 febbraio 2004 da

 

 

 

CO1 

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 543.10 oltre accessori e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 24 febbraio 2004 il Garage CO1 ha convenuto in giudizio __________RI1ó al fine di ottenere il pagamento di fr. 543.10, rivendicati a saldo della fattura emessa il 13 agosto 2002 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo;

 

                                          che con sentenza 5 aprile 2004 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dal convenuto, assente all'udienza di discussione del 1° aprile 2004;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame __________RI1ó è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la relativa citazione;

 

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

 

                                          che nella fattispecie con ordinanza 8 marzo 2004, spedita mediante invio raccomandato no. 98.00.696300.00014489, il Giudice di pace supplente ha citato le parti all’udienza del 1° aprile 2004 per la discussione;

 

                                          che la raccomandata destinata a __________RI1ó non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

 

                                          che se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

 

                                          che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene       di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla convocazione, ovvero neppure  l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit.,  ad art. 124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio (art. 124 cpv. 7 CPC);

 

                                          che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;

 

                                          che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;

 

                                          che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

 

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili al ricorrente.

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 15 aprile 2004 di __________ RI1ó

                                          è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 5 aprile 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                3.      Intimazione:

 

-   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria