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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 2004 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 2 aprile 2004 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale, nella causa civile inappellabile (inc. n. O-7/2004) promossa con istanza 12 febbraio 2004 da
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'195.06 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 12 febbraio 2004 __________CO 1i ha convenuto in giudizio __________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'195.06 oltre accessori, corrispondenti alle spese da questi sostenute per la sistemazione di un paracarro tendi-catena elettrico delimitante l'accesso alla sua proprietà danneggiato l'11 luglio 2003 da un cliente dell’esercizio pubblico posto sulle particelle n. 945 e 948 RFD ______________________________di proprietà del convenuto (cfr. fattura 17 ottobre 2003 __________SA, doc. G). L'istante ritiene quest'ultimo responsabile del danno patito poiché il posteggio dell’esercizio pubblico, situato in curva, non garantisce la necessaria sicurezza agli utenti i quali, nell'eseguire le manovre di retromarcia, invadono la sua proprietà, situazione per ovviare alla quale egli si è rivolto alla competente autorità cantonale, che ha proposto l'esecuzione di determinati interventi, non eseguiti dal convenuto. All'udienza di discussione RI 1 non è comparso.
2. Con sentenza 2 aprile 2004 il Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale, accertata la responsabilità del convenuto per il danno patito dall'istante non essendosi questo conformato a quanto proposto dall'autorità cantonale il 4 dicembre 2002 per la regolamentazione dell'area di posteggio de__________, ha accolto l'istanza.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ritenuto provata la sua responsabilità in relazione al danneggiamento della proprietà dell'istante senza che vi sia un nesso causale tra il danno patito dall'istante e il suo comportamento, essendosi egli peraltro conformato, entro i termini impartiti, alle indicazioni dell'autorità cantonale.
Con osservazioni 21 maggio 2004 la controparte ha chiesto la conferma del giudizio impugnato.
4. La documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa disposizione, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica spettava quindi all'istante provare, oltre al danno la cui esistenza e ammontare non sono stati contestati, una qualsiasi responsabilità del convenuto in relazione al medesimo. Sennonché, contrariamente a quanto concluso dal Giudice di pace, dalle risultanze istruttorie non emerge nulla che possa in qualche modo collegare il danno subìto dall'istante con il convenuto. Infatti, qualora si volesse far riferimento alla responsabilità del proprietario dell'opera, nel cui concetto rientra anche un posteggio (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 58), l'istante non ha provato la presenza di un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione (Werro, op. cit., n. 16 e 22 ad art. 58), né tantomeno ha provato l'esistenza di un nesso causale tra il medesimo e il danneggiamento della sua proprietà (Werro, op. cit., n. 4 ad art. 58), tanto più che egli attribuisce la causa del danno alla manovra di uscita dal posteggio di un cliente dell’esercizio pubblico, ciò che basta per interrompere qualsiasi nesso causale tra un eventuale difetto dell'opera e il danno (Werro, op. cit., n. 21 ad art. 58). Esclusa la responsabilità del convenuto quale proprietario dell'opera (art. 58 CO), non entra neppure in considerazione una sua responsabilità sulla base dell'art. 41 CO, disposto che permette alla parte lesa di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo, non avendo l'istante provato i presupposti di quest’azione risarcitoria, ovvero l'illecito, la colpa del convenuto e il nesso causale adeguato tra l'agire del convenuto e il danno, unico elemento in concreto provato e non contestato (Werro, op. cit., n. 31, 43 e 58 ad art. 41 CO). Neppure è ipotizzabile una responsabilità del convenuto per i suoi ausiliari ai sensi dell'art. 55 CO (ammesso che questi si occupi della gestione del ristorante), il danno essendo stato cagionato, per stessa ammissione dell'istante, da un terzo cliente dell'esercizio pubblico e non da un dipendente del medesimo. Da ultimo, proprio con riferimento alla causa del danno subìto dall'istante, è pure da escludere l'applicazione dell'art. 679 CC che permette a chi è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà (ciò che non è il caso in concreto il danno essendo stato cagionato dalla manovra di un terzo conducente), di ottenere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 111 ad art. 679 CC).
7. L'assenza del convenuto alla discussione dell'istanza, e quindi la mancata contestazione della stessa, non esonerava l'istante dall'onere di provare la fondatezza della sua pretesa e tantomeno legittima la decisione del Giudice di pace, il quale si è basato sulle allegazioni dell'istante senza verificare che queste fossero sorrette da sufficienti prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 295, m. 1, m. 1 e 2 ad art. 169), prove come visto del tutto inesistenti.
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere accolto. La decisione sul merito dev’essere operata da questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC, con la conseguente reiezione dell'istanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 26 aprile 2004 di __________RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 aprile 2004 del Giudice di pace del circolo di Riva san Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 12.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ CO 1il quale rifonderà a __________RI 1 l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria