Incarto n.
16.2004.39

Lugano

2 marzo 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 2004 presentato da

 

 

 RI 1  (I)

patr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 18 maggio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.00291) promossa con istanza 23 luglio 2002 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

patr. dall'  RA 2 

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'246.15 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, domanda parzialmente accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Nel 2001 __________ CO 1Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza, che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione di un 1/3 a carico dell'istante e 2/3 a carico della convenuta.

                                     

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

                                    I.   Il ricorso per cassazione 10 giugno 2004 __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 18 maggio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1.   L'istanza è parzialmente accolta. __________ CO 1 è condannata a pagare a __________ RI 1 l'importo di fr. 1'433.50 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2002.

                                 2.   La tassa di giustizia in fr. 200.- e le spese di fr. 72.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la rimanenza dei 2/3 deve essere posta a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 320.- a titolo di ripetibili parziali.

 

                                   II.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 100.-

                                         b) spese                                                                 fr.   50.-

                                                                                                                         fr. 150.-

 

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la differenza dei 2/3 è posta a carico di __________ CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     ;

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria