Incarto n.
16.2004.3

Lugano

29 ottobre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 gennaio 2004 presentato da

 

 

RI 1

patr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 30 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. CL.2002. 139) promossa con istanza 3 dicembre 2002 nei confronti di

 

 

 

CO 1 

patr. dall'  RA 2 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'247.- netti oltre interessi a titolo di

indennità di disoccupazione versate a una dipendente della convenuta;

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Con istanza 3 dicembre 2002 la RI 1, agente in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, ha convenuto in giudizio la ditta CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 4'247.- oltre accessori. Tale importo corrisponde alle indennità di disoccupazione da questa versate per il periodo da agosto a ottobre 2002 a __________che ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1° settembre 1992 sino al 2 agosto 2002 data in cui le è stato notificato il licenziamento con effetto immediato per non essersi presentata quel giorno al lavoro, disdetta che la lavoratrice ha contestato in una parallela causa, promossa con istanza 2 dicembre 2002 (inc. n. CL. 2002.135), nella quale ha sostenuto di aver chiesto e ottenuto dalla datrice di lavoro il permesso di potersi assentare dal lavoro per approfittare così del precedente giorno festivo in modo da presenziare alle nozze del figlio previste il 3 agosto in __________, ove avrebbe poi trascorso tre settimane di vacanza già concordate.

                                        

                                         La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità del licenziamento in tronco della lavoratrice alla quale non avrebbe mai concesso alcuna autorizzazione ad assentarsi dal posto di lavoro già il 2 agosto 2002. Rileva inoltre che la lavoratrice era già incorsa in assenze arbitrarie per le quali era stata formalmente richiamata. Avendo versato a quest'ultima quanto di sua spettanza sino alla conclusione del rapporto di lavoro, ovvero sino al 31 luglio 2002, la convenuta contesta ogni ulteriore pretesa in relazione al rapporto di lavoro che la vincolava a __________.

 

                                   2.   Con sentenza 30 dicembre 2003 il Segretario assessore, ammessa la legittimità del licenziamento immediato della dipendente per abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ha integralmente respinto le pretese dell'istante siccome riferite a un periodo durante il quale il rapporto di lavoro era già concluso.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame la RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone  l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo giustificato il licenziamento in tronco della dipendente della convenuta, licenziamento non solo ingiustificato non sussistendo nessuna causa grave, ma anche abusivo ai sensi dell'art. 336 CO.

 

                                         Con osservazioni 30 gennaio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso. L’8 ottobre 2004 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto l’appello di __________ contro la sentenza 30 settembre 2003 del Segretario assessore (inc. n. 12.2004.13).

 

                                   4.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                5.      Nella parallela procedura promossa da __________nei confronti della convenuta e congiunta per l'istruttoria con la causa qui in discussione, la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha già avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento in tronco della lavoratrice, accertando, al considerando 4, la legittimità della misura adottata dalla convenuta nei confronti della sua dipendente per aver abbandonato il posto di lavoro nonostante non abbia ottenuto nessuna autorizzazione in tal senso dalla datrice di lavoro che ha anzi negato implicitamente qualsiasi autorizzazione ad anticipare al 2 agosto 2002 le sue vacanze (cfr. Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337 CO).

                                         Mentre l'onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, se le circostanze che hanno dato luogo al provvedimento costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 111 III 245, 108 II 446; Rep. 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che – evidentemente – la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio (art. 327 lett. g CPC), ciò che non è il caso in concreto. Infatti, la conclusione del primo giudice, non solo non è arbitraria essendo frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, ma è stata pure confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello che ha effettuato un libero esame del fatto e del diritto della sentenza di prima sede (identica, su questo punto, a quella impugnata dinanzi a questa Camera).

 

                                   6.   Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 336 CO da parte del primo giudice, nessun rimprovero può essere mosso a quest'ultimo per non essersi soffermato sulla questione che l'istante ha sollevato solo in sede di conclusioni, quindi tardivamente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 74 m. 5 e 6, ad art. 78 m. 28).

 

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC 

giudiziaria

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 15 gennaio 2004 della RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria