Incarto n.
16.2004.42

Lugano

9 dicembre 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 2004 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. dall' RA 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 1° giugno 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.283) promossa con istanza 29 aprile 2004 nei confronti di

 

 

 

CO 1

patr. dall' RA 2

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda respinta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                1.      Con istanza 29 aprile 2004 __________ RI 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla ex moglie __________ CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificatole per l'incasso di fr. 3'847.55 oltre interessi. La pretesa si riferisce a premi della cassa malati pagati dall'istante per il figlio __________ dal mese di aprile 1998 al mese di marzo 2003, onere che secondo la sentenza di divorzio erano a carico della moglie poiché compresi nell'importo di fr. 1'000.- versati mensilmente a titolo di alimenti per il figlio. A valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 14 febbraio 1992 del Pretore del Distretto di Bellinzona. La convenuta si è opposta alla pretesa rilevando come l'istante si sia sempre assunto spontaneamente la spesa, in via subordinata vi oppone in compensazione un suo credito di fr. 1'484.- pari alla trattenute effettuate unilateralmente dall'istante sui contributi alimentari dovuti al figlio per i mesi da settembre 2002 a marzo 2003.

 

                                   2.   Statuendo il 1° giugno 2004, il Segretario assessore ha respinto l'istanza ritenendo che la spesa relativa ai premi della cassa malati del figlio fosse di spettanza dell'istante, che di fatto se ne è sempre assunto l'onere già dal momento dell'emanazione della sentenza di divorzio.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo nella sentenza di divorzio un valido titolo di rigetto per l'importo posto in esecuzione.

 

                                         Con osservazioni 7 luglio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                   5.   Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se dalla documentazione agli atti è possibile dedurre un valido titolo di rigetto (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84), ritenuto che egli non è vincolato dalla domanda di rigetto formulata dal procedente potendo, a dipendenza dei casi, pronunciare il rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 84). Nella fattispecie l'istante ha basato la sua domanda di rigetto sulla sentenza di divorzio del 14 febbraio 1992, decisione passata in giudicato, non essendo stata impugnata come accertato da questa Camera. A questo proposito giovi rilevare che il carattere esecutivo di una decisione non deve necessariamente risultare dal titolo ma può essere dedotto anche da altre circostanze (D. Staehelin, op. cit., n. 7, 9 e 55 ad art. 80 LEF), come è il caso in concreto.

 

                                   6.   Per poter costituire valido titolo di rigetto la sentenza, oltre a essere definitiva, deve contemplare chiaramente il credito posto in esecuzione e l'obbligo di pagamento del medesimo da parte del debitore (D. Staehelin, op. cit., n. 6 e 41 ad art. 80 LEF;  Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 222; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 108, n. 3). In concreto simile obbligo di pagamento non risulta a carico della convenuta bensì a carico dell'istante, al quale la nota sentenza impone di versare alla ex moglie, per il figlio __________, un contributo mensile di fr. 1'000.-, ridotto a fr. 700.- a partire dal 1° gennaio 1993. Ora di principio nel contributo alimentare per i figli rientrano – come tutto quanto concerne i figli minorenni – anche i premi della cassa malati (cfr. al proposito la giurisprudenza della prima Camera civile secondo la quale il fabbisogno dei figli si determina in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, secondo le quali le spese per vitto, alloggio, premi assicurativi, cassa malati, cure mediche e dentarie, costi per la formazione sportiva e denaro per le piccole spese, costituiscono il fabbisogno dei figli, Rep. 1998 pag. 175, Rep. 1994 pag. 298 consid. 5; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, allegato 2, pag. 660). In concreto, tuttavia, la sentenza 14 febbraio 1992 è silente su questo punto e in ogni caso non prevede nessun obbligo di pagamento a carico della convenuta, ciò che basta per escludere la presenza di un valido titolo esecutivo a favore dell'istante, la cui rivendicazione deve se del caso essere fatta valere mediante un'azione ordinaria, anche perché dalla documentazione agli atti non è neppure possibile dedurre un valido riconoscimento di debito, ovvero uno scritto dal quale risulti la volontà della convenuta di pagare una determinata somma di denaro (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF).                                       

 

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 14 giugno 2004 di __________ RI 1 è respinto.

                                        

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria