Incarto n.
16.2004.44

Lugano

8 aprile 2005/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 giugno 2004 presentato da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 2 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa civile inappellabile (inc. n. 12 Civ 2) promossa con istanza 30 settembre 2002 da

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 200.- come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 30 settembre 2002 la CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere il pagamento di fr. 200.-, importo corrispondente alla multa da lei inflitta il 23 luglio 2001 per la violazione da parte del convenuto, titolare di una ditta di lavori edili e di giardinaggio, del Contratto collettivo (CNM) avendo questi occupato due persone durante il sabato 27 marzo 1999, in contrasto con quanto dispone l'art. 27 CNM che vieta il lavoro durante questo giorno salvo casi eccezionali soggetti ad autorizzazione (art 27 CNM), in concreto non richiesta;

 

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto di essere assoggettato al CNM 2000 in quanto lavoratore indipendente; per quanto attiene alla presenza di sul cantiere il giorno in discussione, rileva che questi era alle dipendenze della ditta __________ alla quale l'istante deve, mentre __________, fidanzato della figlia, non stava effettuando nessuna prestazione lavorativa;

 

                                         che con sentenza 2 giugno 2004 il Giudice di pace, riferendosi alle condizioni generali per la fornitura di personale a prestito alle quali fa riferimento il contratto di locazione di servizi sottoscritto dal convenuto con la ditta __________ il 1° marzo 1999, ha ritenuto che competesse al convenuto ossequiare le disposizioni prescritte dal CNM 2000, ragione per la quale, non avendo questi ottenuto l'autorizzazione ad impiegare durante il sabato 27 marzo 1999, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 giugno 2004,  RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi basato su un documento (Condizioni generali per la fornitura di persone a prestito) che non è stato prodotto da nessuna delle parti e quindi estraneo alla procedura giudiziaria; contesta inoltre la legittimazione a stare in giudizio dell'istante siccome priva di personalità giuridica;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                         che per quanto attiene alla capacità di essere parte della CO 1, capacità riconosciuta alle persone fisiche e a quelle giuridiche che hanno la capacità civile (art. 38 CPC), va rilevato che la stessa è stata costituita sotto forma di associazione ai sensi dell'art. 60 CC (art. 76 cpv. 1 CNM 2000), ragione per la quale l'istante gode della personalità giuridica e conseguentemente della capacità processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, m. 14), di modo che gli atti da essa compiuti sono validi;

 

                                         che l'art. 76 CNM 2000 conferisce all'istante la competenza di vegliare sull'applicazione delle disposizioni del CNM: a tal fine l'istante, esperite le indagini del caso e sentito il parere dell'azienda interessata, deve elaborare una decisione scritta che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione e l'indicazione delle possibilità di ricorso. La decisione deve inoltre indicare ……se viene inflitta un'ammonizione o una sanzione (art. 76 cpv. 4 lett. e CNM 2000);

 

                                         che nel caso di specie l'istante non ha prodotto nessuna decisione, simile qualifica non potendo essere attribuita al suo scritto 23 luglio 2001 (doc. F) e neppure a quello del 21 marzo 2001 (doc. D), che non adempiono ai requisiti sopra menzionati, mancando del tutto l’indicazione della possibilità di ricorso;

 

                                         che di conseguenza la pretesa dell'istante, non sorretta da una valida decisione ai sensi dell'art. 76 cpv. 4 lett. e CNM 2000, non può trovare accoglimento;

 

                                         che la sentenza impugnata non potrebbe in ogni caso essere tutelata, ritenuto che il primo giudice ha fondato il proprio giudizio su un documento che non è agli atti e per di più senza aver dato alle parti la possibilità di esprimersi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 88, m. 5), violando così il loro diritto di essere sentite (art. 327 lett. e CPC);

 

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto;

 

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

 

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

 

pronuncia:

                                     

                                    I.   Il ricorso per cassazione di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 2 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.   L'istanza è respinta.

                                         2.   Le spese di questo giudizio, in fr. 100.- compresa la tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto fr. 50.- a titolo di ripetibili.

 

                                   II.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr.    70.-

                                         b) spese                                    fr.    30.-

                     fr.  100.-

                                         già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico della controparte la quale verserà al ricorrente fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede.

 

III.         Intimazione:

                                          -;

                                          -.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria