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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 giugno 2004 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 23 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 111s/04) promossa con istanza 3 giugno 2004 nei confronti di
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Biasca, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 giugno 2004 la CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________Studer al PE n. __________dell'UEF di Biasca notificatole per l'incasso di fr. 257.20 oltre interessi, rivendicati a titolo di premi LCA scaduti per il periodo dal 1°novembre al 31 dicembre 2002, e fr. 45.- per spese di sollecito;
che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dall’assicurata il 22 febbraio 1990 e le fatture relative alle due mensilità poste in esecuzione;
che la convenuta si è opposta all'istanza contestando la sussistenza del credito posto in esecuzione, essa avendo liquidato ogni pendenza con l'istante;
che con sentenza 23 giugno 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, avendo l'escussa comprovato di aver pagato integralmente i premi relativi al 2002;
che con il presente tempestivo gravame RI 1a è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; essa rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ritenendo estinto il debito della convenuta, la stessa avendo unicamente comprovato il pagamento dei premi LAMal ma non quelli dei premi LCA oggetto della procedura esecutiva;
che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche nell'ambito di un rimedio di diritto) l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 1);
che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 75 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 in RL 6.4.6.1);
che la vertenza che oppone le parti, siccome relativa al recupero di premi LCA (e non LAMal come erroneamente ritenuto dal primo giudice), è quindi di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni e non del giudice civile;
che a titolo abbondanziale va rilevato che trattandosi dell'incasso dei premi LAMal, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, conferisce alla cassa malati medesima la facoltà di pronunciare il rigetto dell'opposizione interposta dall'assicurato moroso al PE (art. 85 LAMal e 52 LPGA);
che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 5; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 327, m. 38), o l'abbia sollevata correttamente;
che la mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l’incompetenza del giudice di pace (art. 327 lett. a CPC), comporta la nullità della sentenza (cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 23 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo di Riviera.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria