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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 2004 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 24 giugno 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.102) promossa con istanza 26 aprile 2004 da
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 24 giugno 2004 il Segretario assessore della Pretura di Riviera ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, notificatole per l’incasso di fr. 2'264.45 oltre interessi rivendicati a titolo di contributi professionali previsti dal Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali, al quale la convenuta ha aderito;
che con atto ricorsuale 7 luglio 2004 la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che con osservazioni 29 luglio 2004 la controparte ha proposto di respingere il ricorso;
che con scritto 11 novembre 2004 la CO 1 ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, la ditta avendo nel frattempo provveduto a pagamento l'importo posto in esecuzione, circostanza confermata dall’UEF di Riviera su interpellazione di questa Camera;
che decadendo l’esecuzione, il ricorso diviene così privo d'oggetto;
che ai fini processuali il pagamento dell'importo posto in esecuzione da parte della ricorrente permette di considerarla come soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 12), con il conseguente addebito a quest'ultima delle spese del presente giudizio, mentre non vengono riconosciute ripetibili alla controparte che non le ha neppure rivendicate.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 luglio 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria