Incarto n.
16.2004.59

Lugano

31 agosto 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 luglio 2004 presentato da

 

 

 

RICO1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 12 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo di Balerna, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 97/B) promossa con istanza 26 maggio 2004 da

 

 

 

CON1

rappr. dall'RAPP1 Bellinzona

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 12 luglio 2004 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ RICO1 al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l’incasso di fr. 1'511.10 corrispondenti all'imposta cantonale 2002, oltre a fr. 49.- di interessi di ritardo e alla tassa di diffida di fr. 30.-;

 

 

                                          che con atto ricorsuale 22 luglio 2004, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 5 agosto 2004, __________ RICO1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

 

 

                                          che con osservazioni 12 agosto 2004 l’istante ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UEF di Mendrisio interpellato da questa Camera;

 

 

                                          che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ RICO1 che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;

 

                                   

                                          che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese né di assegnare ripetibili al ricorrente, ritenuto che la sua contestazione circa la presenza di un valido titolo esecutivo nella notifica di tassazione 27 gennaio 2003 è stata proposta o comunque sostanziata per la prima volta in questa sede ricorsuale anziché dinanzi al giudice di pace come lo impone l'art. 20 cpv. 2 LALEF.

 

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza di rigetto dell’opposizione 26 maggio 2004 dello CON1 e il ricorso per cassazione 22 luglio 2004 di __________ RICO1 sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

 

 

3.Intimazione:

-.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

 

nterzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria