Incarto n.
16.2004.61

Lugano

9 agosto 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 2004 presentato da

 

 

 

RI1

rappr. dall'RA1 Bellinzona

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 24 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. n. 81-2002) promossa con istanza 16 dicembre 2002 nei confronti di

 

 

 

CO1

rappr. da RA2

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'399.95 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 16 dicembre 2002 __________ RI1 ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro CO1, presso la  quale ha lavorato in qualità di venditrice dall'11 novembre 1999 al 20 ottobre 2000, per ottenere il pagamento di fr. 1'399.95 rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali;

 

                                          che con sentenza 24 giugno 2004 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto le pretese dell’istante limitatamente all'importo di fr. 650.-;

 

                                          che con atto ricorsuale 14 luglio 2004 __________ RI1 è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

 

                                          che al momento dell’inoltro del ricorso in oggetto (data del timbro postale 14 luglio 2004) il termine ricorsuale di 10 giorni era già ampiamente scaduto, la ricorrente avendo per sua stessa ammissione ricevuto la sentenza impugnata il 25 giugno 2004;

 

                                          che a titolo abbondanziale va rilevato che la ricorrente non può prevalersi dell'errata informazione contenuta nella sentenza ove il giudice di pace, al dispositivo n. 3, ha indicato in 20 giorni il termine per ricorrere in cassazione;

 

                                          che infatti, in presenza di indicazioni errate fornite dall'autorità, la parte non può invocare la tutela della sua buona fede se conosceva l'inesattezza dell'indicazione fornita o avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 238 consid. 8b; Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2001, pag. 31 e 32);

                                          che in concreto, il termine di ricorso nelle procedure per azioni derivanti da contratto di lavoro è indicato all'art. 398 cpv. 1 CPC,   al quale rinvia l'art. 418 CPC;

 

                                          che poiché il ricorso è stato presentato da un'organizzazione sindacale, ovvero da un rappresentante di categoria al quale l’ordinamento processuale ticinese riconosce la rappresentanza processuale (art. 64a cpv. 1 lett. e CPC), lo stesso deve essere considerato un professionista alla stregua di un avvocato (cfr. al proposito anche la procura sottoscritta dall'istante, del tutto simile a quella utilizzata dagli avvocati), sicché dal medesimo ci si deve attendere la conoscenza dei termini di impugnazione;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che trattandosi di procedura in materia di contratto di lavoro, alla parte ricorrente, ancorché soccombente, non possono essere  addebitate tasse e spese (art. 417 lett. e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 14 luglio 2004 di __________ RI1 è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria