Incarto n.
16.2004.67

Lugano

27 ottobre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 agosto 2004 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. dall' RA 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 2 agosto 2004 del Pretore del Distretto di ________, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. EF.2003.78) promossa con istanza 12 novembre 2003 da

 

 

 

CO 1 e

 CO 2

 patr. dall' RA 2

 

 

 

 

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di __________, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 12 novembre 2003 CO 1 e CO 2 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di __________ notificatole per l'incasso di fr. 5'834.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigione per il mese di novembre 2003;

 

                                         che con sentenza 2 agosto 2004 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione richiamata dall'istante (sentenza pretorile che ha accertato la conclusione di un valido contratto di locazione tra le parti), ha accolto l'istanza;

                                     

                                         che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 agosto 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

 

                                         che in uno scritto del 27 settembre 2004 la controparte ha dichiarato di rinunciato a formulare osservazioni;

                                        

                                         che il 7 ottobre 2004 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;

 

                                         che in tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

                                         che le spese del presente giudizio devono essere poste interamente a carico della ricorrente quale parte desistente, mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili non avendo presentato osservazioni al ricorso.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 13 agosto 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:  

 

-,.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria