Incarto n.
16.2004.69

Lugano

18 gennaio 2005/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 agosto 2004 presentato da

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 10 agosto 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. CL.2003.140) promossa con istanza 4 novembre 2003 da

 

 

 

CO 1

rappr. dall'RA 1

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'421.60 lordi oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                     1.    __________ CO 1 ha lavorato in qualità di cuoco per il ristorante “__________gestito da __________ RI 1, con uno stipendio mensile lordo di fr. 3'500.-. Il rapporto di lavoro iniziato il 1° novembre 2002 si è concluso l'11 maggio 2003, data per la quale il datore di lavoro ha notificato al suo dipendente il licenziamento con effetto immediato a motivo delle sue numerose assenze, anche ingiustificate, che hanno “messo a repentaglio l’andamento” del ristorante (doc. D). __________ RI 1 ha immediatamente contestato la rescissione del contratto, manifestando la propria disponibilità a prestare l'attività lavorativa sino al termine ordinario di disdetta (doc. E), offerta che il datore non ha accettato confermando la rescissione con effetto immediato del contratto (doc. G).

 

                                     2.    Con istanza 4 novembre 2003 __________ ha convenuto __________ RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, postulandone la condanna al pagamento del salario per il normale periodo di disdetta, ossia per i mesi da aprile a maggio 2003, oltre alla quota parte di tredicesima, per un totale di fr. 2'421.60 lordi (dall'importo totale di fr. 9'504.30 lordi sono stati dedotti fr. 2'000.- ricevuto dal datore di lavoro, fr. 1'449.70 versata dall'__________ per il periodo di malattia e fr. 3'633.- corrispondenti alle indennità di disoccupazione versate dalla Cassa disoccupazione __________, cfr. doc. L). Il convenuto si è opposto alle rivendicazioni salariali del lavoratore ribadendo la legittimità del licenziamento in tronco di quest'ultimo, le cui pretese sarebbero in ogni caso da ridurre sia perché il salario rivendicato concerne anche un periodo di incapacità lavorativa (dal 27 aprile al 10 maggio 2003) durante il quale il lavoratore ha diritto solo all'80 % del salario, sia perché il lavoratore non si sarebbe sufficientemente adoperato per ricercare un’attività lavorativa sostitutiva. Dall'eventuale importo dovuto all'istante dovrebbe inoltre essere dedotto quanto da questi risparmiato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero l'importo di fr. 630.- corrispondente alle spese di trasferta non sostenute.

                                            Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 14 gennaio 2004 l'istante ha ribadito integralmente la sua pretesa, mentre il convenuto ha presentato, il 15 gennaio 2004, un allegato sottoscritto dall'avv. __________, che non risulta essere iscritto nel Registro cantonale degli avvocati (art. 1 cpv. 2 lett. a Legge sull'avvocatura).

                                     3.    Con sentenza 10 agosto 2004 il Segretario assessore, congiunte per l'istruttoria la causa in oggetto con una parallela introdotta dalla Cassa disoccupazione __________ (inc. CL.2003. 139) per l'incasso delle indennità di disoccupazione versate al lavoratore, ha innanzi tutto ritenuto ingiustificato il licenziamento con effetto immediato, non avendo il convenuto evidenziato nessuna causa grave ai sensi dell'art. 337 cpv. 1 CO, non potendo in particolare essere considerate tali le presunte numerose assenze ingiustificate imputate al lavoratore. Per quanto attiene all’obbligo di quest'ultimo di ridurre il pregiudizio patito dal datore di lavoro, il primo giudice non ha ritenuto adempiuti i presupposti d'applicazione dell'art. 337c cpv. 2 CO, non avendo il convenuto provato che l'istante avrebbe intenzionalmente omesso la ricerca di un nuovo impiego, rispettivamente che questi sarebbe rimasto del tutto passivo. Egli ha poi ritenuto che i conteggi prodotti dall'istante tenevano già conto del periodo di malattia del lavoratore. Quanto alla richiesta del convenuto di imputare sulle pretese salariali dell'istante le spese di trasferta che questi avrebbe risparmiato, questa è stata respinta poiché non in diretta relazione con il rapporto di lavoro. L’istanza è stata pertanto integralmente accolta e il convenuto condannato al pagamento di fr. 2'461.60 lordi, da cui dedurre gli usuali oneri sociali, oltre interessi del 5% dal 12 maggio 2003.

 

                                     4.    Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver manifestamente violato le norme di diritto materiale, in particolare l'art. 337c cpv. 1 CO riconoscendo al lavoratore un salario lordo anziché netto e non tenendo conto della riduzione del salario durante il periodo di malattia, e il cpv. 2 del medesimo articolo per aver riconosciuto all'istante un salario nonostante questi non si sia attivato nella ricerca di un nuovo impiego malgrado le numerose offerte di lavoro nel suo settore. Il ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di non aver dedotto dalle pretese salariali del lavoratore le spese di trasferta da questi risparmiate.

 

                                            Con scritto 30 agosto 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

 

                                     5.    Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                     6.    Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al Segretario assessore di aver violato l’art. 337c cpv. 1 CO riconoscendo al lavoratore il salario al 100% nonostante questi sia stato inabile al lavoro per malattia dal 27 aprile al 10 maggio 2003, con conseguente riduzione del diritto al salario all'80%. La censura è manifestamente infondata poiché dal conteggio delle pretese salariali del lavoratore di cui al doc. L, al quale il primo giudice ha fatto esplicito riferimento per il calcolo delle sue spettanze salariali, risulta chiaramente che questi, per il periodo di malattia, ha rivendicato solo l'80% del salario e non il 100% come preteso dal ricorrente. Per quanto attiene poi all'importo di fr. 600.- che secondo il contratto di lavoro doveva esser dedotto per il vitto e l'alloggio (cfr. doc. B, punto 8), è evidente che non avendo prestato nessuna attività lavorativa per il periodo di disdetta, e non avendo quindi beneficiato di nessuna prestazione a questo titolo da parte del datore di lavoro, l'istante ha diritto a questa somma a titolo di salario precedentemente corrisposto in natura. In effetti, se le prestazioni in natura sono parte integrante del salario, come era il caso in concreto, il lavoratore ha diritto a un'indennità equivalente se non può beneficiarne (Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3. ed., 2004, n. 8 ad art. 322 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.8 ad art. 337c CO).

 

                                     7.    Pure eccepita dal ricorrente è l'errata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 337c cpv. 2 CO, secondo il quale il lavoratore licenziato in tronco senza gravi motivi è tenuto a fare tutto il possibile per ridurre il danno provocatogli dal datore di lavoro: egli deve quindi poter dimostrare di aver attivamente cercato un nuovo impiego (ad esempio rispondendo ad annunci o annunciandosi presso l'Ufficio di collocamento; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 9 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 7 ad art. 337c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 5 ad art. 337c CO). Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia che è innanzitutto il datore di lavoro che deve provare che il lavoratore ha volutamente rinunciato a trovare una nuova occupazione (Brühwiler, ibidem; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 67), oppure che ha fatto prova di estrema passività (grosser Passivität, Streiff/von Kaenel, ibidem), mentre a quest'ultimo incombe l'onere di provare di essersi attivato nella ricerca di un nuovo impiego. Decidere se in un determinato caso il lavoratore ha effettivamente rinunciato intenzionalmente a un nuovo impiego è una questione che rientra nel libero potere di  apprezzamento che compete al giudice (Streiff/von Kaenel, ibidem), ciò che di per sé già riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, salvo – evidentemente – che la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio (art. 327 lett. g CPC). Ciò non è il caso in concreto. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la conclusione del primo giudice che ha escluso la riduzione delle pretese del lavoratore sulla base dell'art. 337c cpv. 2 CO non potendosi rimproverare a quest'ultimo di aver fatto prova di grave lassismo, non può essere considerata arbitraria. In effetti, già il 13 maggio 2003, giorno successivo a quello del licenziamento, egli si è annunciato all'Ufficio di collocamento manifestando la propria disponibilità ad assumere un'attività sia quale cuoco sia quale giardiniere (doc. A inc. n. CL.2003.139); inoltre, nel mese di giugno 2003 egli ha trovato un'occupazione temporanea (doc. M), limitando così il danno. Il fatto quindi per il convenuto di aver dimostrato che per la professione di cuoco vi era un'ampia richiesta di manodopera (doc. 4 e 5), non basta per ritenere adempiuti i presupposti dell'art. 337c cpv. 2 CO avendo l'istante dimostrato di essersi tempestivamente attivato. Su questo punto la decisione impugnata, ancorché opinabile alla luce delle numerose offerte di impiego a disposizione dell'istante, non è comunque arbitraria.

 

                                     8.    Il rimprovero mosso al primo giudice di aver calcolato le spettanze salariali dell'istante basandosi sul salario mensile lordo pattuito contrattualmente e non su quello netto, riconoscendo in sostanza a quest'ultimo più di quanto avrebbe avuto diritto, non può essere condiviso. Il Segretario assessore ha chiaramente indicato che dall'importo riconosciuto all'istante a titolo di salario lordo, dovevano essere dedotti gli oneri sociali di modo che il lavoratore avrebbe ricevuto solo lo stipendio netto, ciò che è conforme alla dottrina maggioritaria secondo la quale l'indennità riconosciuta al lavoratore in caso di licenziamento in tronco ingiustificato, corrisponde non al salario lordo ma al netto degli oneri sociali (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 15 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO).

 

                                     9.    Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver dedotto dalle pretese del lavoratore quanto da questi risparmiato a titolo di spese di trasferta dal proprio domicilio al posto di lavoro. A ragione. L'art. 337c cpv. 2 CO prevede infatti che in caso di licenziamento immediato ingiustificato il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Fra i costi che vengono così risparmiati rientrano infatti anche le spese di trasporto sostenute per raggiungere il luogo di lavoro (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO; Brühwiler, op. cit., n. 7 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 337c CO). In questo contesto al datore di lavoro non incombe un vero e proprio onere della prova bensì unicamente un onere di allegazione (Behauptungspflicht, Streiff/von Kaenel, ibidem), che in concreto egli ha adempiuto senza che l'istante l'abbia contestato, essendosi limitato a sostenere che l'indennità Km non può essere richiesta se in precedenza non era stata versata (cfr. conclusioni 14 gennaio 2004). Il fatto quindi per il Segretario assessore di avere respinto la richiesta del convenuto di imputare sulla pretesa dell'istante i tragitti non effettuati durante il periodo di disdetta, non reputandola in diretta relazione con il rapporto di lavoro, è arbitrario poiché in netto contrasto con quanto espresso dalla dottrina maggioritaria. Poiché l'istante non ha contestato l'ammontare di fr. 630.- esposto dal convenuto a questo titolo, dall'importo riconosciutogli di fr. 2'421.60 lordi deve essere dedotto questo importo.

 

                                   10.    Accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza per l'importo di fr. 2'421.60 lordi oltre interessi del 5% dal 12 maggio 2003, il credito del lavoratore essendo esigibile dalla data del licenziamento in tronco con conseguente decorrenza degli interessi di mora a far tempo da questa data (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.10 ad art. 337c CO; Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art. 337c CO), dedotte le spese di trasferta di fr. 630.- risparmiate dal lavoratore.

                                           

                                   11.    Il presente giudizio, così come quello di prima sede, sono esenti da tasse e spese di giustizia mentre per la ripartizione delle ripetibili il grado di soccombenza delle parti deve essere ripartito in ¼ a carico dell'istante e i ¾ a carico del convenuto, ritenuto che per questa sede ricorsuale non vengono riconosciute ripetibili alla parte istante non potendo il suo scritto 30 agosto 2004 essere considerato un allegato di osservazioni.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

 

 

 

pronuncia:                I.     Il ricorso per cassazione 19 agosto 2004 di __________ RI 1 è parzialmente accolto.

                                            Di conseguenza la sentenza 10 agosto 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                            1.  L'istanza del 4 novembre 2003 di __________ CO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ RI 1 è condannato a versare a __________ CO 1 l'importo di fr. 2'421.60 lordi, da dedursi gli usuali oneri sociali di legge, oltre interessi al 5% dal 12 maggio 2003, dedotta la somma di fr. 630.-.

                                            2.  Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. La parte convenuta rifonderà all'istante fr. 150.- a titolo di indennità ridotta.

                                             

                                    II.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Non si assegnano ripetibili per questa sede.

 

III.      Intimazione:

                                            .

 

                                            Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria