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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 2004 presentato da
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RI1
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contro |
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la sentenza 4 agosto 2004 del Giudice di pace del circolo di Vezia, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 292) promossa con istanza 11 maggio 2004 dal
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CO1
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 11 maggio 2004 il CO1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ RI1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatole per l'incasso di fr. 1'233.- rivendicati a titolo di tasse diverse per l'anno 2000, oltre a fr. 151.35 per interessi di mora;
che con sentenza 4 agosto 2004 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’ente pubblico, ha accolto l'istanza rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE sopra menzionato;
che con atto ricorsuale 23 agosto 2004 __________ RI1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, i termini di ricorso sono sospesi dalla ferie di diritto federale (art. 23 cpv. 1 LALEF) e non da quelle di diritto cantonale (dal 15 luglio al 15 agosto, cfr. art. 133 cpv. 1 lett. b CPC; Bauer, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 12 ad art. 56);
che secondo l’art. 56 cifra 2 LEF le ferie estive vanno dal 15 luglio al 31 luglio e quindi non concernono la fattispecie in esame;
che nel caso concreto la decisione querelata è stata spedita il 4 agosto 2004 (cfr. scritto 26 agosto 2004 del giudice di pace), ragione per la quale al momento dell’invio del ricorso (24 agosto 2004 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni, pur tenendo conto dell'eventuale giacenza di sette giorni della raccomandata, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 agosto 2004 di __________ RI1 é irricevibile in quanto tardivo.
2. Le tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
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Terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria