Incarto n.
16.2004.77

Lugano

17 settembre 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 2004 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. dall' PA 1 Basilea

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 24 agosto 2004 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.38) promossa con istanza 21 luglio 2004 nei confronti di

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

con la quale l'istante ha rivendicato il suo diritto di proprietà sul cane __________detenuto dalla convenuta, domanda sulla quale il Pretore non si è pronunciato avendo accertato la propria incompetenza per carenza di giurisdizione,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 21 luglio 2004 __________ RI 1l ha convenuto in giudizio la CO 1 di Gordola per ottenere la restituzione del suo cane __________” (razza whippet di sesso maschile) detenuto da quest'ultima, domanda alla quale la convenuta si è opposta sostenendo che l'animale le sarebbe stato affidato dall'autorità comunale poiché oggetto di maltrattamenti da parte della proprietaria;

 

                                         che con sentenza 24 agosto 2004 il Pretore si è dichiarato incompetente a trattare la fattispecie, il litigio che oppone le parti dovendo essere risolto sulla base della legislazione in materia di protezione degli animali la cui applicazione compete alla giurisdizione amministrativa e non a quella civile;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previa concessione del gratuito patrocinio, l'annullamento con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per l’istruttoria;

 

                                         che la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi dichiarato incompetente a dirimere la vertenza nonostante l'assenza di una decisione che legittimi il possesso del cane da parte della convenuta;

 

                                          che giusta l’art. 327 lett. b CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se a torto il giudice ha negato la propria competenza;

 

                                          che nel caso concreto la sentenza impugnata, in quanto nega la competenza del giudice adito, è una decisione d'ordine che respinge la domanda di merito senza verificarne il fondamento; in questa sede essa va quindi esaminata sotto il solo profilo della competenza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 327, m. 7), non potendo questa Camera esprimersi sulla fondatezza o meno della richiesta dell'istante;

 

                                         che l'azione proposta dall'istante è un'azione di rivendicazione di proprietà implicitamente basata sull'art. 641 cpv. 2 CC (cfr. istanza);

 

                                         che secondo l'art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8000.-;

 

                                         che avendo l'istante quantificato in fr. 2'050.- il valore del suo cane (cfr. suo scritto 22 luglio 2004), l'istanza deve essere trattata e decisa secondo i disposti di cui agli art. 291 segg. CPC;

 

                                         che in sostanza la convenuta trattiene presso di sé un cane che pacificamente non le appartiene e sul quale l'autorità amministrativa non ha emanato, per quanto risulta dagli atti, alcun provvedimento in applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali;

 

                                         che in simili circostanze il richiamo del primo giudice alla giurisdizione amministrativa non è pertinente, il litigio vertendo sul diritto civile;

 

                                          che avendo il primo giudice negato a torto la propria competenza (art. 327 lett. b CPC), il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati al pretore perché abbia ad istruire la causa e pronunciarsi sulla domanda di rivendicazione di proprietà formulata dall'istante (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 7);

 

                                         che in simili circostanze la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

 

                                         che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla ricorrente, la cui domanda di concessione dell'assistenza non può essere accolta in assenza di una qualsiasi indicazione circa il suo stato di indigenza (art. 3 Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, Lag).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 1° settembre 2004 di __________ RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 24 agosto 2004 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna è annullata e gli atti sono rinviati al giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso è respinta.

 

 

4.Intimazione:

                                         -.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria