Incarto n.
16.2005.102

Lugano

29 agosto 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 settembre 2005 presentato da

 

 

RI 1 ,

patr. dall'  RA 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 19 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.446) promossa con istanza 28 novembre 2003 da

 

 

 

CO 1 ,

patr. dall'avv. , 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'027.45 oltre interessi, domanda

parzialmente accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Il 27 febbraio 2003 W__________ K__________, a quel tempo amministratore unico della RI 1, ha sottoscritto una conferma d'ordine con la quale incaricava la CO 1 di fornire e posare un'insegna luminosa intestata “C__________ P__________” e di richiedere i relativi permessi. Per la fornitura e la posa dell'insegna era prevista una mercede di fr. 5'977.–, cui si aggiungevano fr. 400.– per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esposizione, inoltrata al Comune di L__________ lo stesso giorno. L'11 giugno 2003 l'Ufficio dei permessi di Bellinzona ha rilasciato alla C__________ B__________ P__________ l'autorizzazione provvisoria alla gestione d'esercizio pubblico. Il 16 giugno successivo la CO 1 ha inviato alla RI 1 una nuova conferma d'ordine e ha presentato all'autorità comunale una nuova domanda di autorizzazione all'esposizione, dal progetto iniziale veniva tolto il logo della “K____________________P__________”. A seguito della rinuncia alla realizzazione dell'insegna, la CO 1 ha inviato alla RI 1 il 18 agosto 2003 una fattura per fr. 4'027.45, che quest'ultima ha contestato il 28 agosto 2003 rilevando che il suo attuale amministratore __________ F__________ non aveva mai chiesto l'esecuzione dell'insegna in questione.

 

                                   2.   Con istanza del 28 novembre 2003 la CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 4'027.45. Secondo l'istante, la sottoscrizione della conferma d'ordine 27 febbraio 2003 da parte dell'allora amministratore unico dalla società costituisce valida conclusione del contratto. La sua rescissione giustificava il riconoscimento sia dell'attività svolta allo scopo di adempiere il contratto, sia della perdita di guadagno dipendente dalla pianificazione anticipata degli oneri lavorativi necessari per l'esecuzione dell'opera.

 

                                         All'udienza di discussione del 27 gennaio 2004 la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo, in particolare, che la costruzione e la posa dell'insegna erano subordinate alla condizione sospensiva del rilascio del permesso, circostanza nota alla controparte. Dopo la modifica del consiglio di amministrazione nel mese di aprile 2003 il nuovo amministratore aveva consegnato all'istante una copia dell'autorizzazione provvisoria a gestire l'esercizio pubblico, chiedendo di aggiornare il testo dell'insegna alla denominazione “B__________ C__________ P__________”. Se non che, il testo dell'insegna riportato nell'offerta del 16 giugno 2003 era errato perché non corrispondeva a quella denominazione, per cui era inutilizzabile.

 

                                   3.   Statuendo il 19 agosto 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 2'090.65 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2003. Egli ha rilevato, in estrema sintesi, che tra le parti si erano perfezionati il 27 febbraio 2003 accordi in base ai quali l'istante si era impegnata a fornire e posare un'insegna luminosa orizzontale con la dicitura “C__________ P__________”, da sistemare tra due cassonetti luminosi pubblicizzanti una marca di birra, così come di richiedere i necessari permessi, da parte sua la convenuta si impegnava a versare fr. 5'977.– per l'insegna e fr. 400.– per la pratica dei permessi. Secondo il primo giudice anche la circostanza che nel giugno 2003 le parti avevano modificato l'accordo iniziale, stabilendo che i due cassonetti con il logo della “K__________P__________” andavano eliminati, donde l'inoltro al Municipio di L__________ di una nuova istanza di autorizzazione all'esposizione dell'insegna, era stata dimostrata. Il primo giudice ha, per contro, ritenuto che non vi fosse alcuna prova a sostegno della richiesta di modifica dell'insegna in “B__________ C__________ P__________”, né sulla condizione sospensiva del contratto, non risultando dalle conferme d'ordine del 27 febbraio e del 16 giugno 2003 che gli accordi dipendessero dal rilascio del permesso o dal versamento di un acconto di fr. 1'000.–. In definitiva, quindi, il segretario assessore ha riconosciuto fr. 860.80 per le due richieste del permesso di esposizione dell'insegna e di fr. 1'229.85 per i lavori preliminari indicati nella fattura.

 

                                   4.   Con il presente tempestivo ricorso RI 1, già RI 1, chiede l'annullamento del predetto giudizio con conseguente integrale reiezione dell'istanza. Essa rimprovera al primo giudice di avere arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie nel ritenere che il rilascio del permesso di polizia per la posa dell'insegna non valesse quale condizione per l'esecuzione del lavoro. A ciò si aggiunge che nel giugno 2003 la controparte non aveva adeguato l'offerta e la domanda di rilascio del permesso per la posa dell'insegna alla nuova denominazione dell'esercizio pubblico contemplata nell'autorizzazione secondo le espresse istruzioni impartitele. Secondo la ricorrente la prestazione prevista nella conferma d'ordine consisteva nella fornitura e nella posa di un'insegna luminosa e nell'inoltro di una richiesta di permesso, non nella progettazione grafica, peraltro compresa nell'onorario di fr. 400.–. Nemmeno la “consulenza tecnica”, limitata a presenziare a due appuntamenti, poteva essere fatturata poiché, in mancanza del permesso di polizia, l'insegna non era stata realizzata. Arbitrariamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che si trattasse di prestazioni indipendenti dall'allestimento della richiesta di permesso e insite nel contratto d'appalto. Da ultimo la ricorrente contesta l'importo di fr. 128.– per spese amministrative, effettuate quando il contratto già era stato revocato, e la decorrenza degli interessi moratori dal 28 agosto 2003.

 

                                         Nelle osservazioni del 19 ottobre 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.

 

                                   5.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                   6.   La ricorrente censura l'accertamento del primo giudice secondo cui essa non avrebbe provato che l'esecuzione del lavoro dipendeva dal rilascio del permesso di posare l'insegna.

 

                                         Ora, né dalla conferma d'ordine 27 febbraio 2003 (doc. D), firmata per approvazione dall'allora amministratore unico W__________ K__________ né da quella del 16 giugno successivo (doc. F), invero non sottoscritta dalla convenuta ma, comunque, come si vedrà di seguito, fondata su una riconferma d'ordine pattuita a voce (consid. 7), risulta che gli accordi stipulati tra le parti fossero condizionati dal rilascio del permesso di esporre l'insegna. Tale circostanza è stata confermata anche da O__________ W__________, il quale ha riferito che la prima conferma d'ordine non era sottoposta ad alcuna condizione per quanto concerneva l'esecuzione dei lavori (verbale 3 giugno 2004, pag. 1 in fine). Su questo punto la sentenza del Segretario assessore non è pertanto arbitraria.

 

                                   7.   Nemmeno arbitraria è la conclusione del primo giudice relativamente al testo dell'insegna concordato in “C__________ P__________” secondo la conferma d'ordine del 27 febbraio 2003, e non in “B__________ C__________ P__________, come sostenuto dalla ricorrente. In effetti, la dicitura è ripresa nella conferma d'ordine del 16 giugno 2003, che la convenuta mai ha sostenuto di non avere ricevuto né, tanto meno, preteso di avere contestato. Dal momento che  - come asserisce la ricorrente -  l'insegna doveva corrispondere all'indicazione contenuta nell'autorizzazione provvisoria alla gestione d'esercizio pubblico (doc. 2) e, pertanto, il solo testo “C__________ P__________” era errato e inutilizzabile, la conclusione del primo giudice, per il quale dal silenzio susseguente alla conferma d'ordine del 16 giugno 2003 si doveva dedurre che il testo pattuito corrispondeva a quanto concordato il 27 febbraio 2003, è senz'altro sostenibile. La circostanza, per altro, è stata confermata da O__________ W__________, il quale ha riferito che in occasione di un incontro il nuovo amministratore unico della convenuta A__________ F__________ “aveva riconfermato la conferma d'ordine di cui al doc. D. …” (verbale pag. 2, in alto). Che così affermando che A__________ F__________ avesse unicamente espresso l'intenzione di affidare l'esecuzione alla ricorrente, come essa sostiene, è mera allegazione di parte non atta a sostanziare una censura di arbitrio.

 

                                   8.   Quanto alla mancata applicazione dell'art. 119 CO la ricorrente, rifacendosi alla deposizione di O__________ W__________, ribadisce che la volontà iniziale delle parti verteva non solo sulla costruzione dell'insegna, bensì sull'esposizione della stessa. E in assenza del relativo permesso, l'obbligazione si era pertanto estinta. Se non che, come si è visto, né dalla conferma d'ordine del 27 febbraio 2003 che da quella del 16 giugno successivo risulta che gli accordi tra le parti dipendessero dal rilascio del permesso di esposizione. In tal senso si è espresso lo stesso teste (verbale cit.). Il passaggio della sua deposizione cui la ricorrente allude (pag. 2 in fine) non permette di dedurre che le parti si fossero accordate nel senso che in mancanza del permesso di esposizione il lavoro non sarebbe stato eseguito. In effetti, il teste si è espresso unicamente in senso generale (“Posso dire che qualora l'autorizzazione di polizia per l'insegna non venisse rilasciata il lavoro non viene eseguito …”), ma non riferendosi esplicitamente al caso concreto. Concludendo, quindi, che l'asserita impossibilità invocata dalla ricorrente non era stata sostanziata con prove concrete, il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 119 CO senza incorrere nell'arbitrio e senza violare il diritto federale.

 

                                   9.   La ricorrente, ammessa la legittimità dell'onorario di fr. 400.–, oltre IVA, per la prima domanda di permesso di esposizione, contesta un diritto della controparte alla rifusione del medesimo importo per la seconda domanda perché allestita disattendendo le chiare istruzioni ricevute, ossia l'adeguamento alla nuova denominazione dell'esercizio pubblico (doc. 2). Se non che, a parte il fatto che, come già si è visto, la conferma d'ordine del 16 giugno 2003 non è stata oggetto di contestazione, risulta dalla deposizione di O__________ W__________ (pag. 2) che la seconda domanda (doc. G) si era resa necessaria perché “… C__________ P__________ non voleva più che di fianco all'insegna vi fossero anche quelle della birra K__________P__________” e, inoltre, che “l'ordine relativo alla modifica dell'insegna, e meglio la soppressione delle due insegne K__________P____________________, è stata richiesta dal sig. F__________i A__________”. Non si vede, quindi, quale obbligo di diligenza incombesse all'istante, dal momento che il secondo mandato ricevuto dalla ricorrente consisteva unicamente nell'eliminazione delle due insegne K__________P__________, ma non nella modifica dell'intestazione “C__________ P__________” in “B__________ __________ P__________”. Ne discende che, riconoscendo un onorario di fr. 400.– anche per la seconda domanda, il primo giudice non ha interpretato le risultanze istruttorie in modo arbitrario.

 

                                10.   Secondo la ricorrente, il primo giudice sarebbe incorso nell'arbitrio ritenendo che la progettazione grafica e la consulenza tecnica fossero prestazioni indipendenti dall'allestimento del permesso e insite nel contratto d'appalto. A torto.

 

                                         Come risulta dal verbale 3 giugno 2004 di O__________ W__________ (pag. 1), inizialmente c'era stata “una consulenza tecnica da parte mia, quindi un sopralluogo, poi un'offerta da parte dell'istante e la risposta con conferma d'ordine da parte della convenuta, successivamente vi è stata la richiesta di permessi al Municipio”. Lo stesso teste (pag. 2), confrontato con la fattura (doc. H), ha confermato che “… i lavori indicati sono stati effettivamente eseguiti dalla ditta istante. Tali lavori vengono eseguiti prima del versamento dell'acconto”. Come già detto, le parti hanno concluso dei validi accordi contrattuali (doc. D e F). A fronte del loro esplicito contenuto, che separa le prestazioni inerenti l'insegna “C__________ P__________” (testo, carattere, dimensioni, materiali, illuminazione, fornitura e posa), da configurarsi quale contratto d'appalto, da quelle concernenti la richiesta dei permessi, oggetto di mandato, la ricorrente erra nel pretendere che la progettazione grafica e la consulenza tecnica rientrassero nell'onorario previsto per la richiesta dei permessi. D'altro canto, vista la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione per l'esposizione di insegne (doc. E e G in fondo: estratto planimetrico del luogo; disegno in scala dell'insegna; due fotografie del luogo di esposizione), la ricorrente non può sostenere che una progettazione grafica non fosse parte delle pattuizioni né spiega come l'istante avrebbe potuto annettere un disegno in scala dell'insegna senza progettarlo secondo le indicazioni ricevute.

 

                                11.   A mente della ricorrente il primo giudice ha riconosciuto in modo arbitrario le spese amministrative di fr. 128.– poiché si trattava di prestazioni effettuate il 19 agosto 2003 (doc. H), a contratto già revocato. Così argomentando essa dimentica che W__________ K__________ aveva esplicitamente riconosciuto le voci esposte nella fattura, tranne quella comprendente la perdita di guadagno (verbale pag. 4). Essa, per di più, non si confronta in alcun modo con il giudizio impugnato, dal quale risulta che O__________ W__________ aveva confermato l'effettiva esecuzione di tutti i lavori preliminari indicati nella fattura (progettazione grafica, consulenza tecnica, studio planimetria e spese amministrative), per i quali l'istante chiedeva un'indennità di fr. 1'229.85 (sentenza consid. 9.2).

 

                                12.   La ricorrente censura infine la decorrenza degli interessi moratori dal 28 agosto 2003, rilevando che lo scritto indirizzatole il 28 agosto 2003 non costituiva valida messa in mora dal momento che la fattura 19 agosto 2003 indicava un termine di pagamento di 30 giorni (doc. M). Ora, l'indicazione del termine di pagamento di 30 giorni non costituisce termine fisso di adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO, dovendo una simile soluzione essere frutto della concorde volontà contrattuale di entrambe le parti (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, n. 10 ad art. 102 CO). Dal momento che la ricorrente aveva contestato la fattura con lettera del 28 agosto 2003 (doc. I) e, pertanto, manifestato esplicitamente l'intenzione di non voler saldare il proprio debito, l'invio raccomandato del 28 agosto 2003 costituisce valida interpellazione e segna l'inizio di decorrenza degli interessi di mora (DTF 103 II 103, consid. 1a pag. 105; Gauch/Aepli/ Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 2002, n. 2 ad art. 102 CO, pag. 297), come correttamente ritenuto nel giudizio impugnato.

 

                                13.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                         Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente verserà alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.                                     

 

 

 

                                     

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 9 settembre 2005 di RI 1,

                                         già RI 1, è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

 

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria