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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 25 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.24) promossa con istanza 7 aprile 2005 nei confronti di
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'613.10 oltre accessori e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 7 ottobre 2003 RI 1 è stato aggredito da CO 1 subendo, oltre al danneggiamento di una maglietta e di un orologio che indossava in quel frangente, le lesioni attestate dal certificato medico allestito quel giorno medesimo dal Pronto Soccorso dell'ospedale regionale di Mendrisio. Nell'ambito di un procedimento penale promosso da RI 1 nei confronti di CO 1, il danneggiato ha dichiarato in occasione di un interrogatorio davanti Polizia cantonale di Chiasso del 10 novembre 2003, la propria disponibilità a risolvere la vertenza a condizione che l'aggressore si assuma le relative responsabilità per spese mediche e dentistiche che la Cassa malati __________ eventualmente vorrà farsi risarcire (cfr. verbale di polizia 10 novembre 2003). CO 1, da parte sua, ha affermato, il 26 novembre 2003, la propria disponibilità rendersi responsabile delle spese mediche se la sua cassa malati (di RI 1) me ne farà richiesta. Il giorno successivo RI 1 si è ritenuto pienamente soddisfatto…….e chiudo definitivamente la questione e ha ritirato la querela.
2. Con istanza 7 aprile 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 2'613.10 rivendicati a titolo di risarcimento danni. Tale importo corrisponde alle spese mediche e dentistiche non coperte dalla propria Cassa malati e di cui il convenuto si era assunto l'onere di pagamento in occasione del recesso della querela penale. CO 1 si è opposto all'istanza contestando di essersi assunto un qualsiasi impegno di pagamento di spese mediche e dentistiche nei confronti della controparte, unico suo impegno essendo quello di far fronte a eventuali richieste di pagamento avanzate dalla cassa malati dell'istante per spese mediche, escluse quelle dentistiche.
3. Con sentenza 25 agosto 2005 il segretario assessore, accertato il contenuto della transazione intervenuta tra le parti e di cui ai verbali di polizia del 10, 26 e 27 novembre 2003, ha respinto l'istanza. Secondo il primo giudice il convenuto non avrebbe mai manifestato l'intenzione di assumersi eventuali spese dentistiche, mentre per quelle mediche egli si è dichiarato disposto, così come proposto e accettato dall'istante, a pagare unicamente quanto la cassa malati di quest'ultimo gli avrebbe richiesto. Non essendovi stata nessuna richiesta da parte della cassa malati dell'istante, il segretario assessore ha ritenuto ingiustificata la sua pretesa risarcitoria siccome estranea all'accordo intervenuto tra le parti e che di fatto ha posto fine alla loro vertenza.
4. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, escludendo dall'accordo intervenuto tra le parti l'assunzione da parte del convenuto di tutte le spese mediche e dentistiche non coperte dalla sua cassa malati.
Con osservazioni 28 ottobre 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
5. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Il ricorrente invoca l'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, con particolare riferimento al significato da questi attribuito al contenuto dell'accordo perfezionatosi con il convenuto in merito alla liquidazione delle conseguenze dell'aggressione di cui è stato vittima.
Dovendosi interpretare il contenuto di un accordo, va rilevato che la presenza di un testo chiaro non esclude in linea di massima il ricorso ad altri metodi d'interpretazione (Honsell/Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., 2003, n. 25 ad art. 18 CO; Kramer, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 368 ad art. 18 CO; DTF 127 II 444). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince infatti che, quand'anche chiaro, il testo di una dichiarazione di volontà non è necessariamente decisivo (Honsell/Vogt/ Wiegand, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 427 segg. ad art. 18 CO), ritenuto che nonostante la presenza di un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso – tenuto conto delle condizioni dell'accordo, dello scopo perseguito dalle parti o di altre circostanze – non rifletta esattamente il senso della pattuizione stipulata (DTF 101 II 323 consid. 1). Ne discende che il contenuto di un accordo deve essere stabilito in primo luogo sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer, op. cit., n. 76 ad art. 18 CO). Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 129 III 118).
7. Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale tra le parti si sarebbe perfezionato un accordo circa la rinuncia dell'istante a procedere penalmente nei confronti del convenuto a condizione che questi si assumesse solo eventuali spese mediche richiestegli direttamente dalla cassa malati dell'istante, non può essere condivisa, la stessa non corrispondendo manifestamente alla volontà espressa dall'istante, rivelandosi insostenibile e contraria alla realtà dei fatti.
In concreto, è vero che dal contenuto dei verbali di polizia, peraltro non redatti dalle parti ma da un terzo mai poi alla contemporanea presenza delle parti, sembrerebbe evincersi l'intenzione dell'istante di vedersi pagate solo le spese mediche e dentistiche che la Cassa malati __________ eventualmente vorrà farsi risarcire (cfr. verbale 10 novembre 2003), tuttavia è indubbio che la reale volontà dell'istante al momento in cui ha proposto la liquidazione bonale della vertenza, ovvero la sua rinuncia a perseguire penalmente il suo aggressore, era quella di ottenere il risarcimento di ogni e qualsiasi spesa in relazione all'aggressione subita, tant'è che nelle sue richieste vi era, oltre al riconoscimento della colpa da parte del convenuto e delle proprie responsabilità, anche l'assunzione dei danni cagionati, segnatamente del torto morale e dei danni materiali, tra i quali rientrano evidentemente, oltre al danneggiamento della maglietta e dell'orologio, anche eventuali spese mediche e dentistiche. Dal contenuto della richiesta dell'istante, contemplata nel verbale 10 novembre 2003 e ribadita il successivo 27 novembre 2003, si evince chiaramente che questi aveva condizionato la propria rinuncia a perseguire penalmente il convenuto al fatto che quest'ultimo si assumesse ogni e qualsiasi responsabilità per l'accaduto e che in particolare se ne assumesse le relative conseguenze finanziarie, tre la le quali rientrano evidentemente tutte le spese mediche e dentistiche per le lesioni subite. Nell'ottica di una liquidazione transattiva della vertenza il richiamo alle spese mediche e dentistiche eventualmente reclamate dalla propria cassa malati (cfr. verbale 10 novembre 2003) può essere inteso solo con riferimento a quelle spese che non sarebbero state coperte dalla cassa malati e che quindi sarebbero andate a carico dell'istante.
La diversa interpretazione della volontà di quest'ultimo proposta dal primo giudice, nel senso che egli avrebbe richiesto al convenuto solo le spese eventualmente reclamate dalla propria cassa malati, non è conciliabile con la volontà espressamente manifestata dall'istante di vedersi risarciti tutti i danni, materiali e morali, dipendenti dall'aggressione subita (la prova delle lesioni fisiche, peraltro non contestate dal convenuto, si evince dai certificati medici doc. D–E), tra i quali rientrano indubbiamente anche le spese mediche e dentistiche oggetto del conteggio di cui al doc. G per un importo totale di fr. 2'593.10 non contestato dal convenuto (la somma di fr. 20.- per spese telefoniche e postali richieste dall'istante nel suo conteggio doc. F non gli può essere riconosciuta poiché non comprovata), volontà del resto confermata nel verbale del 27 novembre 2003 ove l'istante prende atto che tutte le sue richieste sono state accolte.
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove, con particolare riferimento all'interpretazione della transazione conclusa dalle parti, deve essere accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza per l'importo non contestato di fr. 2'593.10 oltre interessi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 16 settembre 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza CO 1 è condannato a pagare a
RI 1 l’importo di fr. 2'593.10 oltre interessi del 5 % a
far tempo dall'11 dicembre 2004.
2. È rigettata in via definitiva, per lo stesso importo,
l’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Mendrisio.
3. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare dall’istante, vanno poste a carico del convenuto con
l’obbligo di rifondere all’istante fr. 150.- a titolo di indennità.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico del resistente il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria