Incarto n.
16.2005.107

16.2005.108

Lugano

3 ottobre 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 settembre 2005 presentato da

 

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nelle procedure in materia di locazione (inc. n. DI.2005.529 e DI.2005.469) che lo oppongono alla

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

a dipendenza dell'istanza 5 aprile 2005 dell'Amministrazione Stabili della Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato (inc. DI. 2005.469) e dell'istanza 18 aprile 2005 del ricorrente (inc. DI.2005.529),

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che il 17 dicembre 1993 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________;

 

                                         che tra le parti è sorta una contestazione per un difetto nella cosa locata (rottura tapparella) segnalato alla locatrice alla fine del mese di giugno 2004 e da questa eliminato nel corso del mese di settembre 2004;

 

                                         che in seguito ai disagi sopportati in quel periodo, il conduttore ha trattenuto sulla pigione del mese di ottobre 2004 la somma di fr. 463.80, in seguito depositata presso il competente ufficio di conciliazione, ritenuta contestata dalla locatrice che il 3 gennaio 2005 ha notificato al conduttore la disdetta del contratto di locazione per mora;

 

                                         che con decisione 9 marzo 2005 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona, adito da RI 1, si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla contestazione della disdetta notificata dalla locatrice sulla base dell'art. 257d CO;

 

                                         che con decisione 16 marzo 2005 lo stesso ufficio ha invece accolto la richiesta 4 gennaio 2005 della locatrice ordinando la liberazione in suo favore dell'importo di fr. 463.80 nel frattempo depositato dal conduttore;

 

                                         che con istanza 4 aprile 2005 CO 1, rappresentata da __________, si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere l'accertamento della validità della disdetta del contratto di locazione (inc. DI.2005.469);

 

                                         che il 15 aprile 2005 anche RI 1 ha adito il medesimo Pretore, postulando l'accertamento della validità della riduzione della pigione per la presenza di difetti nella cosa locata, rispettivamente la devoluzione a suo favore della somma depositata quale risarcimento per i danni patiti, come pure l'annullamento della disdetta per mora notificata dalla locatrice, e chiedendo in via subordinata la protrazione del contratto di locazione (inc. DI.2005.5299);

                                         che a seguito delle contestazioni sollevate da RI 1 sulla carenza di legittimazione attiva CO 1 e di legittimazione alla rappresentanza processuale di __________ __________, il segretario assessore, con l'accordo delle parti, dopo aver congiunto per l’istruttoria e il giudizio le due cause, ha deciso di evadere preliminarmente le citate eccezioni (cfr. verbale 22 giugno 2005);

 

                                         che con decisione 2 settembre 2005 il segretario assessore, basandosi sulle prove documentali agli atti, ha respinto entrambe le eccezioni sollevate dal conduttore;

 

                                         che con atto ricorsuale 19 settembre 2005 RI 1 Simone é insorto contro il predetto giudizio;

 

                                         che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

 

                                         che la decisione contestata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare la legittimazione attiva CO 1 e quella alla rappresentanza processuale di __________ __________ senza esprimersi sul merito della lite tra le parti, non costituisce una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma una decisione preliminare che potrà essere impugnata, se del caso, con la decisione finale;

 

                                         che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall'art. 327 cpv. 1 CPC;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte  alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 19 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria