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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 ottobre 2005 presentato nella forma dell'appello da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 21 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1425) promossa con istanza 2 maggio 2005 dall'
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 maggio 2005 l'avv. CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 5'929.85 oltre interessi del 5% dal 28 agosto 2004 rivendicati a saldo della sua parcella notarile 28 luglio 2004 emessa nell'ambito della stesura di un atto di compravendita immobiliare;
che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la parcella notarile 28 luglio 2004, non impugnata dal cliente nel termine di 15 giorni dalla sua notifica;
che il convenuto si è opposto all'istanza contestando la qualifica di valido titolo esecutivo della parcella prodotta, la stessa non essendogli stata notificata con invio raccomandato come prevede l'art. 27 LN;
che con sentenza 21 settembre 2005 il Segretario assessore, accogliendo l'istanza, ha attribuito alla parcella notarile la qualifica di valido titolo esecutivo non essendo determinante la sua mancata notifica mediante invio raccomandato, il convenuto non poteva in buona fede nulla eccepire al proposito non avendo impugnato la parcella benché l'avesse ricevuta;
che con il presente tempestivo gravame, erroneamente presentato nella forma dell'appello, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver attribuito la qualifica di valido titolo esecutivo alla parcella notarile nonostante questa non gli stia stata spedita per lettera raccomandata e non via sia la prova del suo passaggio in giudicato;
che nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2005 l'istante conclude per la reiezione del ricorso eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale;
che, per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così previsto dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 329, m. 2);
che in concreto a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, sicché sotto questo profilo il ricorso è ricevibile;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che oltre le sentenze, permettono il rigetto definitivo dell'opposizione anche le decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che l'art. 27 della Legge sulla tariffa notarile parifica espressamente a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF anche le parcelle notarili cresciute in giudicato;
che se nonostante questa norma preveda l'invio della parcella per lettera raccomandata, in concreto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il mancato ossequio di questa formalità non comporta conseguenza alcuna allorquando il destinatario ha ricevuto l'invio;
che infatti la notifica irregolare di un atto non ne comporta la nullità se il suo destinatario ne è comunque venuto a conoscenza entro i termini per un'eventuale impugnazione (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 120, m. 6-8, n. 413; DTF 122 I 97);
che nella fattispecie il convenuto mai sostenuto di non aver ricevuto la parcella notarile e neppure di non averla potuta contestare nel termine di 15 giorni;
che il documento prodotto a valere quale titolo esecutivo deve inoltre aver assunto carattere definitivo, questione esaminata d'ufficio dal giudice indipendentemente da una sua contestazione da parte del convenuto (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 224; D. Staehelin, n. 9 ad art. 80 LEF);
che la parcella ha assunto carattere definitivo, il convenuto non avendola impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF; Stücheli, op. cit., pag. 227);
che pertanto, come correttamente concluso dal primo giudice, la parcella notarile 28 luglio 2004 costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 5'929.85 (cfr. doc. B);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere respinto;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 27 settembre 2005 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.350.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria