|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 26 ottobre 2005/rgc |
In nome |
|
||
|
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 12 ottobre 2005 presentato da
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
la sentenza 29 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.148) promossa con istanza 30 aprile 20004 da
|
|
CO 1
|
con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 4'100.- oltre accessori di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano postulando nel contempo l'annullamento della procedura esecutiva, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 aprile 2004 __________ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di accertata l'inesistenza del debito di fr. 4'100.- di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano fattole notificare da RI 1 per la restituzione di un prestito personale di tale importo, di cui l'escussa ha contestato l'esistenza avendo versato alla convenuta fr. 1'500.- effettivamente ricevuti;
che con sentenza 29 settembre 2005 il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha quindi accertato l'inesistenza del credito di fr. 4'100.- rivendicato dall'istante non avendo questa comprovato di aver prestato alla convenuta detto importo;
che con scritto 12 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1ha espresso il proprio disappunto circa l'esito della procedura contro di lei promossa;
che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 12 ottobre 2005 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio dissenso circa l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 4'100.- dalla stessa rivendicato nei confronti di CO 1
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso 12 ottobre 2005 di RI 1 è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
- ; - .
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
|
terzi implicati |
|
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria