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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 14 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. EF.2005.2076) promossa con istanza 5 luglio 2005 da
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CO 1
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con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 luglio 2005 CO 1 hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 3'200.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi di maggio e giugno 2005, per la locazione di un appartamento a __________;
che con sentenza 14 ottobre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti l'8 settembre 2002 al quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 19 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio sostenendo di non essere entrata in possesso dell'invito per l'udienza del 14 ottobre e quindi di non aver potuto presenziare al contraddittorio;
che l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie con ordinanza 7 luglio 2005, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.690001.01304637, il pretore ha citato le parti all’udienza del 14 ottobre 2005 per il contraddittorio;
che la raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla pretura;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell’autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che nel caso concreto, poiché la ricorrente non contesta la regolarità della notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, ella non può che imputare a sé stessa l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il suo diritto di essere sentita non è stato violato;
che il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 2005 di RI 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente: La segretaria: