Incarto n.
16.2005.123

Lugano

4 novembre 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 ottobre 2005 presentato da

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 21 ottobre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.2246) promossa con istanza 21 luglio 2005 nei confronti di

 

 

 

CO 1

patr. dall' RA 1

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 21 luglio 2005 la ditta RI 1 di Ginevra ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4'010.35 oltre interessi, rivendicati quale corrispettivo dei canoni scaduti sul contratto di abbonamento sottoscritto il 25 giugno 2003 dalla convenuta con la ditta __________ e avente per oggetto un servizio di videosorveglianza;

 

                                         che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il citato contratto (doc. B) e il suo scritto 15 ottobre 2003 con il quale comunicava alla CO 1 di essere subentrata nel contratto a suo tempo concluso con la ditta __________, nel frattempo fallita (doc. D);

 

                                         che la convenuta si è opposta all'istanza contestando la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito a favore dell'istante, rilevando inoltre la richiesta di pagamento di un canone non ancora scaduto e ha eccepito il mancato funzionamento dell'impianto fornito;

 

                                         che con sentenza 21 ottobre 2005 il Segretario assessore ha respinto l'istanza non riconoscendo nella documentazione prodotta dall'istante un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, l'istante non avendo prodotto nessuna cessione di credito a suo favore avente per oggetto l'importo posto in esecuzione;

 

                                         che con scritto 26 ottobre 2005 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio rimproverando in sostanza al primo giudice di non aver riconosciuto nella documentazione da lei prodotta la presenza di un valido riconoscimento di debito a dipendenza dell'avvenuta cessione del contratto;

 

                                         che secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

 

                                         che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità  fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF);

 

                                          che, di regola, legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione è unicamente la persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 17), oppure quella che ne è diventata titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO);

 

                                         che nel caso di specie, come correttamente concluso dal primo giudice, il contratto di abbonamento al servizio di videosorveglianza sottoscritto dalla convenuta il 25 giugno 2003 costituisce valido riconoscimento di debito nei confronti della ditta __________ ma non nei confronti della RI 1;

 

                                         che la procedente, a sostegno della sua qualità di creditrice dell'importo posto in esecuzione, si è limitata a produrre il suo scritto 15 ottobre 2003 ma non quanto avrebbe attestato l'avvenuta cessione del credito da __________ alla medesima;

 

                                         che in mancanza di tale documentazione, necessaria ai fini della legittimazione della sua posizione creditoria nell'ambito di una domanda di rigetto dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; D. Staehelin, op. cit., n. 73 ad art. 82 LEF),                                         a ragione il primo giudice ha ritenuto non esservi identità tra l'istante, RI 1, e la creditrice risultante dal contratto di abbonamento, __________;

 

                                         che la documentazione prodotta con il ricorso, quand'anche indizio dell'avvenuta cessione del credito in discussione, non può essere considerata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

 

 

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 26 ottobre 2005 di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-  vra

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria