Incarto n.
16.2005.124

Lugano

22 febbraio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 2005 presentato da

 

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 135/B) promossa con istanza 19 settembre 2005 da

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con istanza 19 settembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 1'600.-, rivendicati a saldo della retta scolastica per l'anno 2004/2005 dovuta all'iscrizione di __________, moglie dell'escusso, a corsi per il conseguimento del diploma di dirigente di asilo nido. A valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto      la dichiarazione sottoscritta il 21 luglio 2004 con la quale il convenuto si impegnava a garantire il pagamento delle rate di CHF 500.- mensili relative alla retta scolastica della signora __________ fino a concorrenza dell'importo di CHF 6'500.-. E siccome quest'ultima ha versato acconti per fr. 4'900.- l'istante ha chiesto il versamento del saldo di fr. 1'600.-.

Il convenuto si è opposto all'istanza contestando la sua qualità di debitore dell'importo posto in esecuzione, avendo egli assunto il debito della moglie unicamente quale garante e a titolo sussidiario, ovvero solo nell'eventualità in cui non fosse stato possibile recuperare il credito presso la medesima.

 

                                   2.   Con sentenza 12 ottobre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza di rigetto dell'opposizione.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente  applicato l'art. 82 LEF attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante la qualifica di valido riconoscimento di debito; egli si duole inoltre di una carente motivazione della sentenza e di non aver potuto visionare gli atti. Il ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                     

                                         Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

 

                                   4.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                   5.   Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84). Simile qualifica è riconosciuta a un documento, o un insieme di documenti, dal quale si evince la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante per un importo determinato o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, op. cit. , n. 21 segg. ad art. 82). Nel caso di specie, è contestata la qualifica di riconoscimento di debito attribuita dal primo giudice alla dichiarazione sottoscritta dal convenuto in calce allo scritto 21 luglio 2004 della moglie, con la quale questi si è impegnato a garantire il pagamento delle rate di CHF 500.- mensili relative alla retta scolastica della signora __________ fino a concorrenza dell'importo di CHF  6'500.- corrispondente all'intera annualità nel caso la signora __________ possa frequentare la vostra scuola.

 

                                         Orbene, dovendosi qualificare siffatta dichiarazione, occorre innanzi tutto riferirsi al suo tenore che non occorre interpretare, giacché, senza equivoci, il convenuto non si è impegnato a pagare personalmente il debito della moglie ma solo a garantirne il pagamento, qualora questa non fosse stata in grado di provvedervi lei stessa. Poiché il convenuto non aveva nessun interesse proprio all'esecuzione del contratto e neppure ne traeva alcun beneficio, ritenuto che l'obbligo di garanzia corrisponde esattamente a quello del debitore principale (la moglie) ed è definito interamente con riferimento a quel contratto, tanto è vero che il convenuto ha sottoscritto lo stesso testo e quindi è intervenuto nello stesso e non ha assunto un obbligo diretto, porta indizi a favore della fideiussione ai sensi dell'art. 492 CO.

 

                                   6.   La fideiussione è un contratto mediante il quale il fideiussore si impegna verso il creditore a rispondere accessoriamente dell'esecuzione dell'impegno assunto dal debitore principale (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 1 ad art. 492 CO). L'art. 493 cpv. 2 CO, norma di diritto imperativo (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 1 ad art. 493 CO), prevede che quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede l'atto pubblico. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila franchi, basta che l'indicazione numerica dell'importo della fideiussione sia nell'atto stesso scritta di propria mano dal fideiussore, ritenuto che il mancato ossequio della forma comporta la nullità del contratto (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 7 ad art. 493 CO). In concreto, poiché al giudice del rigetto compete la verifica d'ufficio della validità del contratto prodotto a valere quale riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 48 ad art. 82 LEF), il riconoscimento di debito sul quale l'istante ha basato la sua domanda di rigetto dell'opposizione, ovvero l'impegno sottoscritto dal convenuto in calce allo scritto 21 luglio 2004 della moglie, è nullo per vizio di forma.

                                     

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali e conseguente errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto senza che sia necessario verificare le ulteriori censure ricorsali.

                                         Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

                                     

                                   8.   Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 17), mentre la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente non può essere accolta non dovendo egli sopportare oneri processuali.

 

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF

 

 

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 24 ottobre 2005 di RI 1 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace del Circolo di Balerna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                          1.   L'istanza è respinta.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità.

 

                                 II.      La domanda di assistenza giudiziaria 24 ottobre 2005 è respinta.

 

                                III.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.¿, sono poste a carico CO 1 il quale rifonderà al ricorrente fr. 100.- quale indennità.

 

                                 IV.   Intimazione:

 

-    ;

- , .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria