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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 presentato da
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RI 1 (D) RI 2 RI 3) RI 4 (D) RI 5 (D) RI 6 (D) RI 7 RI 8)
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contro |
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la sentenza 7 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno, nella causa civile inappellabile (inc. n. 10/Ord/5) promossa con istanza 15 giugno 2005 da
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CO 1)
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'774.45 oltre interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 giugno 2005 la ditta CO 1 di Magadino, specializzata nella manutenzione di piscine, ha convenuto in giudizio la Comunione comproprietaria part. 788, __________ per ottenere il pagamento di fr. 1'774.45, di cui fr. 1'475.45 a saldo di fatture emesse il 13 dicembre 2004 per la manutenzione della piscina situata sulla comproprietà coattiva particella n. 788, oltre a un'indennità rivendicata sulla base dell'art. 41 CO;
che all'udienza del 7 settembre 2005, indetta per la discussione, la parte convenuta non è comparsa;
che con sentenza 7 settembre 2005 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto l'istanza e ha condannato, la comunione dei comproprietari della part. 788 RFD __________, rappresentata da RI 8, al pagamento di
fr. 1'774.45;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 novembre 2005, la comunione dei comproprietari della part. 788 RFD __________ e RI 8 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC; i ricorrenti si dolgono della lesione del loro diritto esseri sentiti per non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito all'istanza, l'atto essendo stato notificato a una sola comproprietaria, senza che questa li rappresentasse; essi contestano inoltre le modalità di notifica dell'istanza giacché l'atto è stato inviato a RI 8 non al suo domicilio di __________ bensì a __________;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella fattispecie l'azione tende a ottenere il pagamento di spese per la manutenzione della piscina situata sulla particella n. 788 RFD __________;
che tale fondo è costituito come comproprietà coattiva delle particelle n. da 1638 a 1645 RFD di __________, proprietà dei singoli ricorrenti;
che proprio perché trattasi di singoli proprietari che detengono una quota parte ideale di un fondo (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 646 CC, n. 2; Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 3a ed., 1997, n. 1117), la comunione dei comproprietari in quanto tale non ha la capacità di essere parte (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 13; Steinauer, op. cit., n. 1293);
che di conseguenza, se l'intervento del terzo interessa l'intero fondo costituito in comproprietà, sono i comproprietari che ne rispondono limitatamente alla loro quota parte (Meier-Hayoz, op. cit., ad art. 646 CC, n. 93; Steinauer, op. cit., n. 1295);
che nel caso di specie, trattandosi di una prestazione pecuniaria, frazionabile (Meier-Hayoz, op. cit., ad art. 646 CC, n. 98 e 108), l'istante avrebbe dovuto convenire in giudizio tutti i comproprietari proporzionalmente alle loro quote (Cocchi/Trezzini, CPC- TI, ad art. 41, m. 9), rispettivamente chiedere la condanna di RI 8, che non può essere considerata rappresentante degli altri comproprietari, al pagamento della sua quota;
che diversamente da quanto avviene per le pretese riguardanti l'intero fondo e non frazionabili per le quali i comproprietari costituiscono un litisconsorzio necessario (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 41, m. 9-13; Meier-Hayoz, op. cit., ad art. 646, n. 99), in concreto essi costituiscono tutt'al più un litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 42 CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 42, m. 2);
che, invero, l'istante, nel suo allegato, oltre alla comunione dei comproprietari, ha indicato tutti i rappresentanti della comproprietà coattiva part. n. 788, sicché l'atto deve essere loro notificato previa completazione da parte dell'istante dell'indicazione delle singole quote di comproprietà che determinano il credito rivendicato nei confronti dei singoli convenuti;
che in accoglimento del ricorso che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC avendo il primo giudice ammesso a torto la legittimazione passiva della comunione dei comproprietari, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché assegni all'istante un termine adeguato entro cui integrare l'istanza con l'indicazione della quota a carico di ogni comproprietario così da poter suddividere il suo credito tra i medesimi;
che una volta completata l'istanza il giudice dovrà notificare la stessa a tutti i convenuti con relativa citazione dei medesimi all'udienza di discussione;
che, avendo nel frattempo i convenuti designato quale loro rappresentante legale l'avv. __________, la citazione potrà essere loro notificata presso quest'ultima (art. 120 cpv. 4 CPC);
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre le ripetibili di questa sede sono da porre a carico delle Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 18), ritenuto invece che per la prima istanza non possono essere riconosciute ripetibili alla parte convenuta che non ha partecipato all'udienza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l¿art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 è accolto nel senso che la sentenza 7 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice perché inviti l'istante a completare l'istanza, riprenda gli atti omessi ed emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti in solido l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello
La presidente La segretaria