Incarto n.
16.2005.131

Lugano

14 marzo 2006/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 2005 presentato da

 

 

 

 RI 1 

patr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 3 novembre 2005 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. CL.2003.30) promossa con istanza 9 luglio 2003 da

 

 

 

 CO 1 

rappr. dall'RA 2

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'000.- lordi a titolo di pretese

salariali, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.AP 1, ora coniugata __________ ha lavorato come cameriera per il Ristorante __________ gestito da RI 1, con uno stipendio mensile lordo di fr. 3'000.-. Il rapporto di lavoro, iniziato il 15 novembre 2002, si è concluso il 12 giugno 2003, quando il datore di lavoro ha notificato verbalmente alla sua dipendente il licenziamento con effetto immediato. Quest'ultima ha immediatamente contestato la rescissione del contratto, manifestando la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa, offerta che il datore di lavoro non ha accettato confermando la rescissione con effetto immediato del contratto per non essersi presentata sul lavoro, senza autorizzazione, nei giorni di massima intensità lavorativa (fine settimana di Pentecoste); insulti e minacce al sottoscritto; attribuzione ai colleghi di lavoro della responsabilità di ogni disguido.

 

                                   2.   Con istanza 9 luglio 2003 CO 1CO 1 ha convenuto __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 6'000.- rivendicati a titolo di salario per i mesi di maggio e giugno 2003. Il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver versato alla lavoratrice, brevi manu, il salario del mese di maggio 2003, mentre riconosce quello per il mese successivo unicamente sino al 10 giugno 2003 (per un totale di fr. 2'532.30), momento in cui la lavoratrice ha abbandonato il posto di lavoro dopo una discussione avuta con il datore di lavoro, ciò che ha comportato il suo licenziamento con effetto immediato.

                                        

                                   3.   Con sentenza 3 novembre 2005 il Pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare delle deposizioni testimoniali, ha escluso che sussistessero nella fattispecie gli estremi per un valido licenziamento in tronco della lavoratrice non avendo il convenuto evidenziato nessuna causa grave ai sensi dell'art. 337 cpv. 1 CO, non potendo in particolare essere considerati tali i presunti atteggiamenti sconvenienti dell'istante nei confronti del datore di lavoro, dei colleghi e degli avventori dell'esercizio pubblico. Dal licenziamento ingiustificato della lavoratrice, il primo giudice ha dedotto l'obbligo per il convenuto di pagarle il salario rivendicato, compreso quello del mese di maggio 2003 che il datore di lavoro non ha provato di aver già versato, donde l'integrale accoglimento dell'istanza.

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 novembre 2005, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, non ritenendo giustificato il licenziamento in tronco dell'istante alla luce del comportamento scortese e sconveniente della lavoratrice nei confronti del datore di lavoro. Rimprovera inoltre al primo giudice di non aver considerato provato l'avvenuto pagamento del salario del mese di maggio 2003 sia alla luce delle deposizioni testimoniali che del fatto che l'istante non si è mai lamentata in precedenza di tale circostanza.

 

                                         Con osservazioni 30 novembre 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

 

                                   5.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                6.      Per quanto attiene alla richiesta di pagamento del salario maturato nel mese di maggio 2003 e pacificamente dovuto alla lavoratrice, va rilevato che l'obbligo di pagamento del salario incombe al datore di lavoro (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 2 ad art. 322 CO), per cui incombe a quest'ultimo provare di avervi fatto fronte. Mancando qualsiasi riscontro documentale in tal senso, in particolare una ricevuta sottoscritta dall'istante, non può certo essere considerata insostenibile, ovvero arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto non ha provato di aver effettivamente versato all'istante il salario del mese di maggio 2003. La diversa interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal ricorrente non permette infatti di giungere a una diversa conclusione ritenuto che il versamento del salario a un'altra dipendente (__________),  non è sufficiente per dimostrare che ciò sia avvenuto anche all'istante. Su questo punto il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a proporre una propria personale interpretazione delle risultanze istruttorie senza però dimostrare che quelle fornita dal pretore sarebbe arbitraria, deve essere respinto.

 

                                7.      Per quel che concerne l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore, l'art. 337 CO permette sia al datore di lavoro che al lavoratore di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ovvero per cause che, secondo il principio generale della buona fede, rendono oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto sino al normale termine di disdetta (DTF 130 III 28; 129 III 380; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 2 ad art. 337 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., 1996, n. 1 e 7 ad art. 337 CO). Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.1 ad art. 337 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 337 CO). Manchevolezze minori possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento anticontrattuale (DTF 129 III 351; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27). L'onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 127 III 313, cons. 3, 108 II 446; Brühwiler, op. cit., n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., pag. 171 e segg.) ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta.

 

                                          L'ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d'intervento di questa Camera salvo – evidentemente – nel caso in cui la sentenza impugnata sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell'istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio(sopra consid. 5).

 

                                8.      Il ricorrente, a fondamento della propria decisione di porre fine con effetto immediato al contratto, ha essenzialmente allegato la violazione del dovere di diligenza e fedeltà da parte della lavoratrice la quale non avrebbe perso occasione per mancargli di rispetto insultandolo dinanzi a colleghi e clienti dell'esercizio pubblico. Ora, è vero che la violazione del dovere di diligenza e fedeltà verso il datore di lavoro può costituire fondato motivo di risoluzione immediata del contratto (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 337 CO), tuttavia una violazione da parte del lavoratore di questi principi può giustificare il suo licenziamento immediato solo se si tratta di un insulto che esprime un violento rifiuto della propria considerazione verso colui che si raggiunge con tale espressione. In altre parole, solo un comportamento gravemente ingiurioso che pone fine all'indispensabile rapporto di fiducia tra le parti così da non permettere la continuazione della loro collaborazione sino al prossimo termine ordinario di disdetta, può giustificare un licenziamento immediato (DTF 127 III 313; sentenza Tribunale federale 4C. 435/2004).

 

                                          In concreto, la decisione del Pretore di non avere ritenuto legittimo il licenziamento in tronco dell'istante, ancorché questa avesse avuto delle discussioni, sfociate anche in litigi con il proprio datore di lavoro, con particolare riferimento a quello del 12 giugno 2003 all'origine del suo licenziamento in tronco durante il quale la stessa lo avrebbe minacciato di spaccargli la testa (cfr. teste __________ __________), aggiungendo che quello era un posto di merda con gente di merda (cfr. sentenza pag. 8 in alto), non può essere considerata arbitraria. Il comportamento dell'istante, senz'altro inopportuno e biasimevole, non è però di una gravità tale da aver oggettivamente pregiudicato la fiducia che il datore di lavoro poteva e doveva nutrire nei suoi confronti, anche perché lo stesso si situa in un contesto preciso, ovvero nell'ambito di un litigio (cfr. teste __________ __________) nel corso del quale anche il datore di lavoro ha apostrofato con degli epiteti la signora CO 1 e le ha detto di andarsene immediatamente dal posto di lavoro, poiché non voleva tenere persone che non sapevano lavorare (cfr. teste __________ __________). Si volesse ritenere inattendibile quest'ultima deposizione, come pretende il ricorrente, l'esito non muterebbe giacché le testimonianze di __________ __________ e __________ __________ non permettono di giungere a una diversa conclusione, entrambi limitandosi a confermare che il giorno 12 giugno 2003 vi era stato un litigio tra le parti.

 

                                          In ogni caso, si volesse anche attribuire all'istante la causa del litigio, è indubbio che quanto da lei espresso nei confronti del datore di lavoro costituiva un'infrazione minore per la quale era necessario richiamare la dipendente (Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO), anche perché gli eventuali cattivi rapporti tra le parti non giustificano un licenziamento in tronco (JAR 2002 pag. 308), a meno che la lavoratrice sia stata espressamente richiamata per il suo comportamento sul posto di lavoro con l'esplicita minaccia del licenziamento in tronco in caso di persistenza in tale sgradito atteggiamento (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO), ciò che in concreto non è avvenuto.

                                                                    

                                9.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto. Trattandosi di una procedura per mercedi e salari, non si prelevano tasse né spese di giustizia (art. 343 cpv. 3 CO). Il ricorrente  rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili di questa sede.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 14 novembre 2005 di RI 1 è respinto.

 

2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 rifonderà a CO 1CO 1 l'importo di fr. 100.- a valere quale indennità per queste sede ricorsuale.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                               La segretaria