Incarto n.
16.2005.135

Lugano

14 dicembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 novembre 2005 presentato da

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 11 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 112/2005) promossa con istanza 14 ottobre 2005 da

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 14 ottobre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 1'200.- oltre interessi rivendicati a titolo di canoni scaduti (20 mensilità) e spese amministrative, il tutto sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto dalle parti il 21 giugno 2004;

 

                                         che con sentenza 11 novembre 2005 il giudice di pace, accertata  la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio dolendosi del fatto che il primo giudice non ha considerato la documentazione inviata a sostegno della sua opposizione alla richiesta di pagamento avversaria, giustificata dall'inadempienza di quest'ultima;

 

                                         che -anzitutto- i documenti prodotti con il ricorso devono essere estromessi dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, secondo cui alle parti è vietata la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, così come la loro produzione, come rilevato da primo giudice, era inammissibile anche in prima sede, l'art. 20 cpv. 2 LALEF prevedendo espressamente che solo all'udienza di contraddittorio, le parti devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);

 

                                         che secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

 

                                         che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);

 

                                         che quest'esame tende in particolare ad accertare l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF);

 

                                         che nella fattispecie simile verifica, che come detto compete al giudice effettuare d'ufficio e in ogni stadio di causa, non può essere attuata, l'istante avendo omesso di produrre il precetto esecutivo sul quale basa la sua domanda di rigetto;

 

                                         che l'assenza del precetto esecutivo non permette neppure di verificare la validità dell'esecuzione (D. Staehelin, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 84 LEF) e se il credito posto in esecuzione è sufficientemente determinato nel PE (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF), verifiche che competono d'ufficio al giudice;

 

                                         che così stando le cose la sentenza impugnata, che ha concesso il rigetto dell'opposizione nonostante l'assenza del PE, deve essere annullata con la conseguente reiezione dell'istanza;

 

                                          che, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso potendo essere evaso senz'altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1);

 

                                         che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente cui la procedura non ha cagionato spese di rilievo.

                                   

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

 

 

 

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 22 novembre 2005 di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 11 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1. L'istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 150.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                        

                                   II.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria